Vittime del dovere: benefici economici prescrittibili, status imprescrittibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17291 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento. I benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto non sono invece imprescrittibili e si prescrivono nel termine decennale ordinario. Il relativo termine decorre anche in mancanza del formale riconoscimento dello status, poiché diversamente si estenderebbe ai benefici l’imprescrittibilità che attiene soltanto allo status. Quanto alla speciale elargizione, il dies a quo della prescrizione va individuato al momento di entrata in vigore dell’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, dal quale l’interessato avrebbe dovuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva dichiarato improcedibile per prescrizione l’istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e di erogazione dei benefici di legge, in relazione a lesioni riportate nello svolgimento di un servizio di contrasto al crimine.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda, accertando lo status e il diritto ai benefici e dichiarando prescritti i ratei anteriori al decennio dalla domanda amministrativa. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello del Ministero, aveva dichiarato prescritto il diritto alla speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 206 del 2004. Da qui il ricorso principale del lavoratore e il ricorso incidentale del Ministero.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale lamentava la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. e dell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 510/1999, sostenendo che, in caso di opzione per il vitalizio, la prescrizione sarebbe decorsa dalla domanda amministrativa e che, comunque, la decorrenza andrebbe ancorata al riconoscimento dello status.

La Corte richiama il principio per cui lo status di vittima del dovere è imprescrittibile nella sua azione di accertamento, mentre i benefici economici si prescrivono nel termine decennale ordinario (Cass. n. 17440 del 2022). Il termine decorre anche in mancanza del formale riconoscimento, altrimenti si estenderebbe ai benefici l’imprescrittibilità propria del solo status.

Quanto alla speciale elargizione, il diritto a percepirla è stato sancito dal d.P.R. n. 243/2006, regolamento emanato in base all’art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005. L’art. 3, comma 3, ha previsto la graduatoria unica nazionale; l’art. 4, comma 1, lett. a), la liquidazione dell’elargizione una tantum a decorrere dal 2006. Il dies a quo della prescrizione va quindi fissato al momento di entrata in vigore dell’art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, quando l’interessato avrebbe dovuto chiedere l’inserimento in graduatoria.

La Corte richiama la regola secondo cui, ove tra i presupposti della prestazione vi sia il previo riconoscimento di uno status in elenchi specifici, la mancata iscrizione non incide sul decorso della prescrizione, potendo l’elemento costitutivo essere richiesto e provato nel giudizio (Cass. n. 19859 del 2018; Cass. n. 27691 del 2011). La decorrenza differita non è sostenuta dall’alternatività tra una tantum e vitalizio: la Corte distingue tra obbligazioni alternative e obbligazioni facoltative, riconducendo la specie alla seconda, con prestazione principale unica costituita dall’elargizione una tantum (Cass. n. 24819 del 2024; Cass. n. 17512 del 2011).

Il ricorso incidentale del Ministero, che negava l’imprescrittibilità del diritto alla qualità di vittima del dovere, è respinto: la condizione ha natura di status, con imprescrittibilità dell’azione di accertamento (Cass. n. 17440 del 2022, cui hanno dato continuità Cass. n. 37522 del 2022, nn. 3868 e 8960 del 2023, nn. 9449 e 15461 del 2024, nn. 617 e 5426 del 2025).

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese per reciproca soccombenza, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del solo ricorrente principale, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato per la prenotazione a debito (Cass. n. 1778 del 2016).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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