Cessione in blocco, prova della titolarità e termini a difesa nell’opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 17310 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando una parte agisce quale cessionaria in blocco di crediti e la controparte contesti la sua qualità, occorre distinguere se la contestazione investa la sola inclusione dello specifico credito nell’operazione, ovvero la stessa esistenza del contratto di cessione. Nel primo caso l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se contiene indicazioni sufficientemente precise, può costituire adeguata prova della cessione; nel secondo, l’esistenza del contratto deve essere provata, non bastando la notificazione della cessione. Il curatore che si limiti a negare la titolarità del credito in capo all’opponente svolge una mera difesa, non introduce un’eccezione e non amplia il thema decidendum: l’opponente ex art. 98 L.F. deve quindi produrre i documenti comprovanti i fatti costitutivi sin dal ricorso, a pena di decadenza ex art. 99 L.F., senza diritto ad alcun termine a difesa.
Il Fatto
La società cessionaria di un credito si era insinuata al passivo del fallimento, deducendo di essere titolare di un credito derivante da un contratto di finanziamento ipotecario. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di ammissione e la cessionaria propose opposizione ex art. 98 L.F. davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La curatela, costituendosi per la prima volta in quella sede, contestò il difetto di prova della qualità di cessionaria. Il Tribunale rigettò l’opposizione, rilevando che il contratto o altro documento idoneo avrebbe dovuto essere depositato nei termini di rito e che la comunicazione della cedente era stata prodotta tardivamente. Non risultava inoltre provata l’erogazione del finanziamento. La cessionaria ricorse per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il rapporto tra contestazione della qualità di cessionaria e onere probatorio, richiamando i propri precedenti (Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025). Se è contestata solo l’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti, l’avviso in Gazzetta Ufficiale può bastare, purché le indicazioni siano precise. Se invece è contestata l’esistenza stessa della cessione, il contratto deve essere provato, non essendo sufficiente la notificazione (Cass. n. 22151/2019).
Nel caso di specie il ricorso difetta di autosufficienza: non consente di verificare quale fosse l’oggetto della contestazione della curatela, questione decisiva perché incide sui criteri di valutazione della prova. Il primo motivo è pertanto inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il curatore abbia introdotto eccezioni nuove. Il diritto al termine a difesa dell’opponente trova il suo limite nella novità dell’eccezione (Cass. n. 22386/2019). Il curatore che non introduce fatti estintivi o modificativi, ma si limita a contestare il fatto costitutivo, svolge mere allegazioni difensive. Le Sezioni Unite n. 2951/2016 hanno chiarito che la titolarità del diritto è elemento costitutivo della domanda e che la negazione opposta dal convenuto è una mera difesa ex art. 2697, secondo comma, cod. civ..
Ne consegue che l’opponente deve produrre ab initio, con il ricorso, i documenti comprovanti la titolarità del credito, a pena di decadenza. In mancanza di ampliamento del thema decidendum, nessun termine a difesa è configurabile. Il motivo è infondato e i restanti motivi, dal terzo all’ottavo, restano assorbiti.
Nota della Redazione
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