Opposizione allo stato passivo, sospensione feriale e ricorso incidentale del vittorioso (Cass. civ. Sez. I n. 17308 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la disciplina applicabile resta quella del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, in forza dell’art. 390, comma 2, CCII. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso il decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo è soggetto alla sospensione dei termini feriali, con esclusione dei soli giudizi di lavoro, restando irrilevante il diverso ambito di applicazione dell’art. 207, comma 16, CCII. Il vizio di motivazione non è più deducibile con la formula della motivazione apparente o contraddittoria, ma solo nei limiti del minimo costituzionale. Il travisamento della prova attiene all’individuazione delle informazioni probatorie desumibili dal dato acquisito ed è riservato al giudice di merito. Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa in merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura condizionata e si esamina solo se il ricorso principale sia fondato.

Il Fatto

I ricorrenti, creditori ammessi al passivo di una procedura fallimentare, hanno impugnato l’ammissione in chirografo del credito di rilevante importo insinuato dalla società cessionaria. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto l’opposizione, ritenendo provata la cessione di rapporti giuridici in blocco e la data certa dei contratti di affidamento e della fideiussione.

Avverso il decreto i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la curatela fallimentare ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, mentre la società cessionaria ha resistito al ricorso principale. Entrambe le controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività, fondata sulla ritenuta inapplicabilità della sospensione feriale al ricorso per cassazione dopo l’entrata in vigore del codice della crisi. L’eccezione è respinta: la procedura fallimentare era già pendente al 15.7.2022 e, per l’art. 390, comma 2, CCII, resta regolata dalla legge fallimentare. Trova quindi applicazione, in via generale, la sospensione dei termini feriali in tutti i giudizi di accertamento dei crediti concorsuali, salvo quelli di lavoro.

Nel merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte ribadisce che, dopo la novella del 2012, la motivazione non è più censurabile con la formula della motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria, dovendosi verificare il solo minimo costituzionale, secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il decreto impugnato ha valorizzato la dichiarazione di cessione, l’estratto del contratto e l’avviso in Gazzetta Ufficiale: la motivazione non è né apparente né illogica.

Quanto al profilo della lingua del documento, la Corte osserva che l’art. 122 c.p.c. impone l’uso dell’italiano per gli atti processuali e non per i documenti. Poiché la cessione del credito non è soggetta a vincoli di forma, la sua prova è libera e il relativo accertamento è rimesso alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in legittimità.

Il terzo motivo, che invoca il travisamento della prova e la mancanza di data certa, è inammissibile. L’accertamento della data delle scritture private è compito esclusivo del giudice di merito, se correttamente motivato, e le censure tendono a una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792/2024, secondo cui l’individuazione delle informazioni probatorie è riservata al giudice di merito.

Il quarto e il quinto motivo, relativi alla continuità contabile e alla violazione dell’art. 117 TUB, sono parimenti inammissibili, perché ripropongono censure di merito e non si confrontano con la valutazione di genericità dell’eccezione operata dal giudice di merito. I motivi del ricorso incidentale della curatela sono dichiarati assorbiti, avendo natura condizionata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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