Il ricavato della vendita del bene nel leasing traslativo riduce il credito del concedente (Cass. civ. Sez. 3 n. 22409 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di leasing traslativo, il diritto del concedente di trattenere i canoni riscossi e di pretendere l’adempimento delle obbligazioni del debitore, secondo la clausola penale, non può risolversi in un ingiustificato arricchimento. Il credito del concedente per i canoni scaduti va pertanto rideterminato detraendo l’importo ricavato dalla vendita del bene restituito, che deve essere computato a vantaggio dell’utilizzatrice. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che prospetti una questione nuova non dedotta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo il ricorrente allegare e indicare l’atto processuale in cui la questione sia stata tempestivamente sollevata. La liquidazione delle spese di lite è conseguenza del principio di soccombenza e non può essere censurata in via autonoma e condizionata all’esito del giudizio.
Il Fatto
La società e la fideiussore proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo che aveva ingiunto il pagamento di canoni di leasing insoluti relativi a un contratto per l’acquisto di arredi di negozio. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava l’importo dovuto, detraendo dal credito del concedente il ricavato della vendita del bene oggetto del contratto.
La società e la fideiussore hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l’omessa pronuncia sulla riduzione della penale, l’erroneo conteggio di voci non dovute e la censura sulla liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi fossero formulati in conformità alla regola di specificità, anche alla luce dei principi della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, da interpretarsi in senso elastico come precisato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.
Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per la contrapposizione di una diversa interpretazione contrattuale non supportata dall’indicazione del canone ermeneutico violato, e in parte infondato. Sul punto, la Corte ha chiarito che la Corte d’appello non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la banca limitato la propria pretesa ai canoni scaduti e avendo il giudice provveduto a rideterminare l’importo al netto del ricavato della vendita del bene, in linea con il consolidato orientamento in tema di leasing traslativo (richiamate Sezioni Unite n. 2061 del 2021, Sez. 3 n. 25031 del 2019 e Sez. 3 n. 26518 del 2024).
Il secondo motivo, relativo alla mancata riduzione della clausola penale, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che il giudice d’appello, accogliendo il gravame proprio con riferimento alla clausola penale, ha correttamente detratto dal credito del concedente l’importo ricavato dalla vendita del bene, impedendo qualsivoglia forma di ingiustificato guadagno.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura. La questione relativa al conteggio di interessi e IVA non era stata dedotta nei precedenti gradi, e il ricorrente non ha indicato l’atto processuale in cui sarebbe stata sollevata. Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto condizionato a un esito del giudizio non favorevole alla parte ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese in solido e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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