Dichiarazione di esonero reddituale non richiede indicazione numerica del reddito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17409 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, non impone alla parte di indicare in termini numerici l’entità del reddito né l’anno di riferimento. Le condizioni minime formali per fruire dell’esonero dagli oneri processuali sussistono anche quando la dichiarazione, sottoscritta personalmente dalla parte, sia materialmente redatta su foglio separato e richiamata nell’atto introduttivo. La sottoscrizione è requisito essenziale, perché alla dichiarazione la legge riconnette un’assunzione di responsabilità personalissima e non delegabile al difensore. Il giudice d’appello che condanni la parte al pagamento delle spese senza disporre del relativo potere, per l’inidoneità erroneamente ravvisata nella dichiarazione, eccede i limiti della propria competenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso di primo grado e appello avverso la decisione di merito, inserendo nel ricorso introduttivo la dichiarazione di esonero dagli oneri processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e allegando la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La Corte d’appello di Roma, rigettando il gravame, l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite, ritenendo la dichiarazione non idonea perché l’assistito non aveva indicato in termini numerici il reddito né l’anno di riferimento, non consentendo al collegio di valutare il rispetto dei limiti di legge. Avverso tale statuizione la parte ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione della medesima norma. L’INPS non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso richiamando un orientamento consolidato, espresso da Cass. n. 16284/2011 e Cass. n. 16616/2018, secondo cui la dichiarazione sostitutiva va formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica efficacia, senza necessità di reiterazione, anche nei gradi successivi. L’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, simmetricamente, può rendere apposita dichiarazione ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio.

Le condizioni minime formali di accesso al beneficio sono state riconosciute anche quando i contenuti siano indicati nell’atto introduttivo, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte sia redatta su foglio separato e in esso richiamata e ritualmente prodotta. Il motivo è stato ritenuto ammissibile in quanto prospettato nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, poiché riproduce il contenuto della dichiarazione e contiene come parte integrante l’atto notorio, con indicazione della collocazione degli atti nel fascicolo.

La Corte ha però rilevato che la dichiarazione presente nei ricorsi di merito, allegata, non risultava sottoscritta dalla parte, e dunque era inidonea, perché alla dichiarazione la legge riconnette un’assunzione di responsabilità personalissima e non delegabile al difensore, come affermato da Cass. n. 19887/2023, n. 40400/2021, n. 22952/2016 e n. 5363/2012. È stata invece valorizzata un’autodichiarazione sottoscritta, datata 2 maggio 2017, allegata al ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta unitamente allo stesso, che possiede i connotati necessari secondo Cass. n. 19887/2023.

Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha escluso che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. imponga l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la ratio di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta a evitare e punire gli abusi, secondo Cass. n. 36571/2022, n. 24303/2016 e n. 8478/2017. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata in parte qua e le spese del grado d’appello dichiarate irripetibili, avendo la Corte territoriale condannato la parte al pagamento senza disporre, in concreto, del relativo potere. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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