Reinserimento nelle GAE e necessità della domanda tempestiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9412 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato l’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, che consente al docente cancellato, a domanda, il reinserimento con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Tale diritto non è però automatico: la norma impone la presentazione di una domanda dell’interessato in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie. Il docente depennato può essere reinserito solo se presenta una nuova domanda, tempestivamente, in occasione dell’aggiornamento successivo a quello in cui è stato disposto il depennamento. Tale domanda non può coincidere con la proposizione del ricorso giurisdizionale oltre il termine.
Il Fatto
Una docente, cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di aggiornamento per il triennio 2014-2017, convenne in giudizio il Ministero per ottenere il reinserimento. Il Tribunale respinse il ricorso, mentre la Corte d’Appello, in riforma, ordinò il reinserimento, disapplicando il decreto ministeriale che non consentiva il reinserimento di chi era stato cancellato per omessa domanda di permanenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione della normativa di settore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio per cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha comportato l’abrogazione dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004.
Ha tuttavia precisato che il diritto all’inserimento richiede il rispetto del termine previsto per l’aggiornamento. Richiamando il precedente di Cass. n. 23021/2024, la Corte ha chiarito che la mancanza della domanda comporta la cancellazione dalle GAE, ma tale conseguenza è temperata dalla possibilità di domandare il reinserimento in occasione degli aggiornamenti successivi al depennamento, entro il termine previsto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha accertato che la docente avesse presentato tale domanda in occasione dell’aggiornamento successivo alla cancellazione. La presentazione del ricorso giudiziario oltre il termine non può supplire alla mancata domanda amministrativa.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, perché proceda all’accertamento omesso e provveda anche sulle spese.
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Nota della Redazione
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