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Ottemperanza al giudicato sulla retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 2740 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudicato favorevole al lavoratore, il ricorso per ottemperanza è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso consegue alla verifica del fondamento della pretesa patrimoniale, sorretta da idonea documentazione, e alla mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, di aver adempiuto al proprio obbligo. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, le cui funzioni sono esercitate senza diritto a compenso in quanto rientranti nei doveri d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice ordinario, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15/03/2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 3.226,95, oltre accessori.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo l’esecuzione della sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente accertato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come prescritto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria è risultata sorretta da idonea documentazione e la stessa è stata riconosciuta da una sentenza passata in giudicato. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento.

Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il giudice ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio. L’attività demandata al commissario, consistente nella determinazione definitiva dell’importo dovuto e nell’adozione degli atti necessari, è stata considerata rientrante nei compiti istituzionali del funzionario, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento di tali funzioni.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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