Definizione agevolata lite tributaria pendente ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 17410 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Al perfezionamento conseguono l’estinzione del giudizio e la permanenza delle spese di lite a carico della parte che le ha anticipate. La definizione non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, misura di natura lato sensu sanzionatoria, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Una società ricorre in Cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’ufficio in una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap relative a un determinato anno di imposta.
In prossimità dell’udienza la ricorrente deposita un’istanza chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo, individuando nell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 la disposizione che fissa le condizioni per fruire della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione. Sono definibili, previa apposita domanda, le liti in cui la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022, il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022 e non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, con salvezza delle liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Il Collegio sottolinea che le condizioni variano in funzione degli esiti dei precedenti gradi di merito. Se l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i gradi, sono definibili le liti di valore non superiore a 100.000 euro, previo pagamento del 5 per cento del valore della controversia; se invece l’Agenzia è risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento del 20 per cento del valore.
Quanto al perfezionamento, la disposizione richiede la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e il pagamento degli importi dovuti. Ai fini del perfezionamento si tiene conto dei versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre non sorge il diritto alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Con il perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nel caso concreto la contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver pagato quanto dovuto, tanto che l’Agenzia delle entrate ha disposto lo sgravio degli avvisi di accertamento impugnati. Da ciò la Corte fa derivare la declaratoria di estinzione del giudizio, con le spese a carico di chi le ha anticipate.
Infine il Collegio esclude il doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura è applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica, come affermato tra le tante da Cass. 18/01/2022, n. 1420.
Nota della Redazione
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