Fatture per operazioni inesistenti: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17413 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’inesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché tali elementi sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice di merito che si limiti a valutare gli aspetti formali della documentazione, senza confrontare gli indizi dell’Ufficio con gli elementi contrari del contribuente, incorre in violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere probatorio. La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia graficamente esistente ma inidonea a far conoscere l’iter logico, restando irrilevante il semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2012, con il quale l’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione apparente o mancante. Il motivo è infondato. La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui la motivazione è apparente solo quando manchi del tutto, o formalmente esista ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione.

L’anomalia rileva nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza, sempre che il vizio emerga immediatamente dal testo della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Commissione regionale ha reso esplicite le ragioni della decisione, sia pure in modo non brillante.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto sprovvisti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio. Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha disapplicato i principi più volte enunciati dalla Corte, affermando che le fatture erano adeguatamente descrittive delle prestazioni e che i documenti di trasporto erano regolarmente compilati e sottoscritti.

Tale affermazione è erronea. Per costante giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte, una volta che l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non potendo l’onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. La CTR si è limitata agli aspetti formali, senza verificare la realtà concreta delle operazioni. Analoga superficialità mostra la statuizione secondo cui gli indizi dell’Ufficio non sarebbero sufficienti, a fronte della testimonianza dei dipendenti del contribuente: la sentenza ha mancato di esaminare e valutare adeguatamente gli elementi indiziari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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