Operazioni inesistenti: fattura e regolarità formale non assolvono l’onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17414 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni IVA e deduzioni di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria ne abbia dimostrato l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché questi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice di merito che si limiti a valutare gli aspetti formali della documentazione contabile, omettendo di confrontare gli indizi dell’Ufficio con gli elementi di segno contrario del contribuente, incorre in violazione dei principi in materia di onere della prova.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2013 e 2014, recuperando a tassazione costi indebitamente detratti in quanto riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti intercorse con una ditta individuale. Gli accertamenti traevano origine da processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza.
Il giudice di primo grado riuniva i ricorsi e li accoglieva. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ricorreva allora per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente o mancante. Il motivo è giudicato infondato: dalla sentenza si evincono in modo adeguatamente chiaro le ragioni della decisione, che si collocano al di sopra del minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per errata attribuzione dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e per omessa valutazione complessiva degli elementi presuntivi. Il motivo è fondato.
Il giudice torinese, affermando che le fatture erano adeguatamente descrittive delle prestazioni e che i documenti di trasporto risultavano regolarmente compilati, ha del tutto disapplicato i principi costantemente enunciati dalla Corte. Per costante giurisprudenza di legittimità — Cass. Sez. V n. 28628 del 18/10/2021, Cass. Sez. V n. 9723 del 10/04/2024, Cass. Sez. V n. 23118 del 26/08/2024 — spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che l’onere possa dirsi assolto con l’esibizione della fattura o in virtù della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento.
La sentenza impugnata si è fermata agli aspetti puramente formali delle operazioni, omettendo di verificare la loro esistenza in natura alla luce degli indizi versati dall’Amministrazione, da porre a confronto con gli elementi di segno contrario dedotti dal contribuente. Analoga superficialità presenta l’affermazione secondo cui gli indizi dell’Ufficio non sarebbero sufficienti e il contribuente offrirebbe a sua volta un indizio nella testimonianza dei dipendenti: tale statuizione dimostra l’erronea attribuzione del difetto di prova presuntiva e il mancato esame degli elementi indiziari, che dovevano essere valutati proprio in quanto tali.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame del fatto nel rispetto dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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