Lodo arbitrale risarcitorio e imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 838 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro applicabile al lodo arbitrale, ai fini della determinazione dei presupposti e dei criteri di tassazione occorre far riferimento al contenuto e agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza utilizzare elementi ad essa estranei. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro esclude l’imposta proporzionale solo quando le somme oggetto di condanna si riferiscano a prestazioni di beni o servizi già soggette ad IVA. Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non concorrono a formare la base imponibile IVA e restano perciò assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale. Ai fini della base imponibile rilevano gli atti richiamati e valutati nel lodo, non gli atti stragiudiziali in quanto tali.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di liquidazione con cui determinava le imposte di registro e di bollo dovute per la registrazione del provvedimento dichiarativo di esecutività di un lodo arbitrale, con cui la società era stata condannata al pagamento di una somma a titolo di risarcimento.
La contribuente impugnava l’atto sostenendo che il lodo non aveva avuto esecuzione, per essere intervenuto un accordo transattivo con pagamento dell’IVA, e che la controversia arbitrale aveva in realtà riguardato solo la quantificazione di riserve relative a un appalto pubblico, dunque compensi soggetti ad IVA. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale lo accoglieva parzialmente, riducendo la base imponibile in considerazione di pagamenti eseguiti prima del lodo. Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale una questione processuale: per il principio di unicità del processo di impugnazione, il ricorso proposto successivamente al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta.
Nel merito, il motivo del ricorso principale relativo alla natura risarcitoria del lodo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che, quando l’atto da registrare sia una sentenza o un lodo, occorre far riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia, senza ricercare contenuti diversi. Richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021) sulla natura di imposta d’atto del tributo di registro, con interpretazione circoscritta agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione. Poiché il lodo qualificava le somme come risarcimento del danno da negligente gestione del mandato, correttamente non le ha ritenute soggette ad IVA e ha applicato l’imposta proporzionale.
Il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR non è apparente, avendo affermato la natura risarcitoria della somma. La censura sull’omesso esame di fatto decisivo esula dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., poiché introduce doglianze in punto di diritto e non di fatto.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte lo rigetta: la CTR non ha determinato la base imponibile in base agli atti stragiudiziali, ma a tali atti in quanto richiamati e valutati nel lodo per la quantificazione delle somme. La decisorietà va riferita al lodo, la cui portata si valuta alla stregua del dispositivo e della motivazione. Entrambi i ricorsi sono integralmente rigettati, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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