Massimale retribuzione quota B Enpals non abrogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17464 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina di un sistema previdenziale ampiamente favorevole agli iscritti. Sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata non si forma giudicato interno: questo riguarda l’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art. 13, d.lgs. n. 503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/06/2010, 1°/07/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della quota B della pensione in applicazione dell’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 181/1997.
Il Tribunale rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza e accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della quota B. La Corte d’appello, in parziale riforma, accoglieva l’eccezione di decadenza per le differenze maturate prima del 2/12/2013. L’INPS ricorre per cassazione con un unico motivo; la controricorrente resiste eccependo il giudicato interno e l’illegittimità costituzionale dell’interpretazione adottata.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di giudicato interno. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B: la quantificazione della pensione resta dunque tema controverso, che nessun giudicato può precludere.
Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato.
Nel merito, la questione riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l’INPS, subentrato all’Enpals. La quota A corrisponde alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; la quota B alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993.
Sulla quota B la Corte dà continuità all’orientamento secondo cui non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni superiori al limite dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Tale limite non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole agli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso.
La Corte respinge anche l’eccezione di illegittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità dell’art. 38 Cost. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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