Lavoro a termine pubblico: onere probatorio causale e sindacato spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13074 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato, la mera riconducibilità dei contratti a progetti occupazionali finanziati dalla Regione non integra la causale richiesta dalla normativa statale. La finalità di incentivazione dell’occupazione non costituisce ragione oggettiva idonea a escludere, ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l’applicazione delle tutele avverso la reiterazione abusiva. Grava sul datore pubblico l’onere di specificare e provare la temporaneità in concreto dell’esigenza. In tema di spese, la determinazione del compenso entro i minimi e i massimi di tariffa non è sindacabile in cassazione, né con riguardo agli aumenti e alle riduzioni per pluralità di parti.
Il Fatto
Due lavoratori, impiegati in mansioni di giardiniere e capo squadra nei settori dell’igiene ambientale e del verde urbano, hanno agito nei confronti del Comune per far dichiarare la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati nell’arco di diversi anni. La Corte d’Appello di Cagliari, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto le domande, dichiarando la nullità dei termini e riconoscendo a titolo risarcitorio dodici e sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ha inoltre compensato le spese per un terzo, in ragione della parziale soccombenza dei lavoratori, rigettata la domanda di conversione.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i lavoratori hanno resistito e proposto ricorso successivo, convertito in incidentale, censurando la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalle ordinanze rescindenti, che avevano già fissato il principio secondo cui la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va letta in coerenza con l’art. 117 Cost. e con il diritto eurounitario, sicché l’adozione di progetti deve rispettare la regola di causalità e temporaneità imposta dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dal d. lgs. n. 368 del 2001, con verifica da compiere in concreto.
La sentenza impugnata resiste al motivo con cui si prospetta la sottrazione dei contratti alla disciplina eurounitaria per esigenze di formazione. La Corte rileva che l’unica giustificazione inserita nei contratti era il richiamo alla legge regionale e alla mera finalizzazione all’occupazione. Nessuno scopo formativo è stato accertato; il riferimento al disagio dei disoccupati e alla pubblica utilità delle opere è inconferente. Del resto, discorrere di scopi formativi rispetto a contratti reiterati per anni è manifestamente contraddittorio.
Quanto all’assenza di valide causali, la Corte chiarisce che il carattere istituzionale dei servizi indica esigenze non transitorie ma stabili dell’amministrazione. Il Comune continua a richiamare i progetti regionali senza indicare in modo esatto quali fossero le causali realmente temporanee. Irrilevanti restano i richiami alle selezioni, ai contratti privatistici e all’assenza di ragioni sostitutive. La Corte ribadisce che, stante la natura eccezionale del rapporto a termine, grava sul datore l’onere di provare la legittimità del termine.
Sul ricorso incidentale, la Corte conferma che, in tema di spese, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di soccombenza riferito all’esito globale del processo. Quanto alla liquidazione, non è sindacabile la determinazione del compenso contenuta tra il minimo e il massimo della tariffa. La motivazione è dovuta solo per lo scostamento dai valori tabellari. Ne segue che gli aumenti e le riduzioni per pluralità di parti non sono censurabili se non violano i minimi o i massimi.
Nota della Redazione
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