Azione risarcitoria da ritardo della P.A. tra decadenza e onere probatorio (Cons. Stato n. 6287 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., che deroga alla disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. e non consente di applicare i principi sulla prescrizione propri degli illeciti permanenti. Il termine decorre dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, e non dalla cessazione dell’illecito. La pubblica amministrazione risponde a titolo extracontrattuale, sicché il danneggiato è onerato della prova dell’esistenza del pregiudizio e della sua quantificazione. Tale onere non è attenuato dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, poiché la consulenza tecnica d’ufficio acquisisce elementi di valutazione e non può supplire all’allegazione dei fatti.
Il Fatto
Le appellanti, proprietarie di immobili adiacenti a un fabbricato oggetto di sopraelevazione, hanno impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato al vicino. Con una prima pronuncia il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso; in ottemperanza, il Comune ha annullato in autotutela il titolo e ingiunto la demolizione delle opere.
Rimasto ineseguito l’ordine, le ricorrenti hanno sollecitato l’esecuzione e poi agito per il silenzio-inadempimento, chiedendo il risarcimento dei danni da atti e comportamenti omissivi e da ritardo nella conclusione del procedimento. Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando la domanda in parte irricevibile per decorso del termine e in parte inammissibile e infondata per genericità. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività. L’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. è norma chiara: la domanda risarcitoria va proposta entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato o dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto all’art. 2043 cod. civ., che assoggetta il diritto a termine decadenziale e non prescrizionale.
Ne consegue che i principi generali sull’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione e sulla sua interruzione non trovano applicazione. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2017, che ha ritenuto la norma esente da censure di incostituzionalità. Il termine decorre al più tardi dal momento in cui il permesso annullato è venuto a conoscenza delle appellanti, non dalla rimozione dell’opera illecita.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva l’inammissibilità per difetto di interesse. Il TAR aveva respinto un’eccezione del Comune, argomentando che le ricorrenti avevano rinunciato agli atti del giudizio e non all’azione. Le appellanti hanno frainteso la statuizione, evocando in modo incoerente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Quanto al terzo motivo, la censura è manifestamente infondata. Le domande di risarcimento per responsabilità extracontrattuale onerano il danneggiato della dimostrazione del danno subito, da individuare, e della sua entità. L’onere non è alleggerito dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, poiché si tratta di azione civilistica in cui il danneggiato non versa in posizione di svantaggio probatorio.
La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo di valutazione e non di prova: non può essere disposta a scopo esplorativo, ma deve innestarsi su fatti puntualmente dedotti. Le appellanti si sono limitate a indicare la possibile causa del danno, senza precisarne la tipologia né quantificarlo. Priva di fondamento è anche la pretesa di risarcimento delle spese di giudizio, già regolate dalle statuizioni contenute nelle sentenze pronunciate tra le parti. L’appello è quindi respinto.
Nota della Redazione
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