Obbligo di provvedere e termine per l’autorizzazione unica di impianti di accumulo (TAR Lazio n. 14545 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è sempre tenuta a concludere il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003. L’eventuale carenza di organico o la mole di lavoro gravante sugli uffici non integra una causa legittima di inerzia e non può giustificare la permanenza sine die del procedimento in uno stato di sospensione, pena la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere espressamente entro un termine determinato.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato in data 26 agosto 2024 un’istanza ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002, per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone di potenza pari a 103 MW, agiva innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza medesima. La società lamentava, in particolare, la mancata conclusione del procedimento entro il termine prescritto dalla legge, nonostante l’avvenuta trasmissione delle ultime integrazioni documentali.
Il Ministero si costituiva in giudizio, deducendo di aver comunque proseguito nell’istruttoria e di aver inserito il procedimento in una lista di istanze chiudibili, da trattarsi secondo un criterio cronologico, a causa della carenza di organico e del rilevante carico di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il ricorso come volto all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, la quale aveva palesemente disatteso il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine complessivo di sessanta giorni prescritto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003.
Il Collegio ha rilevato che il termine risultava illegittimamente violato, considerato che l’ultima integrazione documentale, esaminata con esito positivo dalla stessa amministrazione, era stata trasmessa il 17 novembre 2025 e che, nonostante ciò, il procedimento era rimasto privo di definizione.
Quanto alle giustificazioni addotte dall’amministrazione, il Tribunale ha escluso che la carenza di organico e la mole di lavoro possano costituire una causa legittima di inerzia o giustificare la sospensione sine die del procedimento. Simili evenienze sono state ricondotte a mere questioni organizzative interne, che non possono ridondare a danno del privato istante né consentire lo sforamento dei termini normativamente imposti.
Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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