Accesso agli atti e interesse difensivo: illegittimo il diniego per blocco attività (Cons. Stato n. 6289 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è legittimo il diniego di accesso agli atti motivato con il preteso blocco delle attività dell’amministrazione, dovendo la pubblica amministrazione soddisfare la richiesta ove sia dimostrato l’interesse difensivo dell’istante. La pendenza di un giudizio civile non consuma né sostituisce il diritto di accesso, poiché il potere istruttorio del giudice ex art. 213 c.p.c. non è assimilabile al diritto di accesso documentale ex art. 22 l. n. 241 del 1990 né all’accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013. L’istanza di accesso è ammissibile quando l’istante alleghi e provi l’indispensabilità dei documenti richiesti per la difesa delle proprie ragioni, non potendosi ravvisare un controllo generalizzato in presenza di una richiesta circostanziata.
Il Fatto
L’appellante, società aggiudicataria della gara per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, dopo la risoluzione del contratto per iniziativa della stazione appaltante, ha agito dinanzi al giudice civile per l’accertamento delle rispettive responsabilità e il risarcimento dei danni.
In tale contesto la società ha presentato istanze di accesso — documentale e civico generalizzato — all’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, per acquisire la documentazione tecnico-economica relativa alla procedura di subentro conclusasi con il nuovo affidamento. Dopo ripetuti riscontri solo parziali, l’amministrazione ha negato in via definitiva l’accesso, qualificando le ulteriori richieste come estranee al perimetro difensivo e idonee a determinare un blocco delle attività. Il TAR Calabria ha respinto il ricorso, ritenendo l’istanza esplorativa. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla ricognizione dei casi di esclusione del diritto di accesso. Verifica che nella fattispecie non vengono in rilievo i documenti coperti da segreto di Stato, i procedimenti tributari, gli atti di pianificazione e programmazione, né le altre ipotesi di esclusione previste dall’art. 24 l. n. 241 del 1990 e dall’art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013.
La Corte riconosce che non sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Tuttavia, da tale premessa non discende la legittimità del diniego fondato sulla mole dei documenti richiesti. L’amministrazione deve soddisfare la richiesta ove sia dimostrato l’interesse difensivo, non potendo invocare il blocco delle attività come ragione autonoma di rifiuto.
Nel caso concreto, l’interesse difensivo è corroborato dalla pendenza del giudizio civile instaurato dall’appellante e dalla circostanza che la richiesta è stata motivata con la necessità di verificare le differenze rispetto al progetto originario. L’istante ha così dato prova dell’indispensabilità dei documenti richiesti.
Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra processo civile e accesso. Il potere del giudice civile di chiedere d’ufficio informazioni scritte alla pubblica amministrazione, ex art. 213 c.p.c., è un potere istruttorio che tempera il principio del metodo dispositivo. Il diritto di accesso, invece, è previsto dalla l. n. 241 del 1990 e ampliato quanto a interesse e oggetto dal d.lgs. n. 33 del 2013, tanto da configurarsi quale istituto diverso — l’accesso civico — rispetto a quello della legge generale. Non vi è dunque assimilabilità tra i due strumenti, richiamando la Corte il precedente dell’Adunanza plenaria n. 19 del 2020.
Ne consegue l’illegittimità del diniego impugnato. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, è accolto il ricorso originario, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione richiesta. Le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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