Variante in zona agricola di pregio illegittima se autorizza secondo piano (Cons. Stato n. 6291 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà pianificatoria generale del Comune non legittima, di per sé sola, qualsiasi intervento edilizio ricadente in zona agricola. L’art. 44, comma 5, l.r. Veneto n. 11/2004 va letto in coordinamento con il precedente art. 43 e con l’art. 44, comma 1, sicché l’ampliamento fino a 800 mc presuppone un edificio esistente e un collegamento funzionale con il fondo agricolo, e non un rudere di incerta consistenza originaria. Il contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 non integra il requisito del rilevante interesse pubblico richiesto dall’art. 6 l.r. n. 11/2004 per gli accordi pubblico-privato, costituendo mera prestazione patrimoniale di riequilibrio del vantaggio economico.
Il Fatto
I proprietari di un fondo agricolo situato nel Parco regionale dei Colli Euganei hanno impugnato davanti al TAR Veneto la variante parziale al piano degli interventi che, in attuazione di un accordo pubblico-privato, ha autorizzato l’ampliamento di un fabbricato fino a due piani fuori terra e a un volume complessivo di 800 mc., compreso il preesistente.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 44, comma 5, l.r. n. 11/2004, nonché l’illegittimità dell’accordo per difetto di rilevante interesse pubblico. Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo la loro legittimazione e il loro interesse a ricorrere. Il Comune non si è costituito; il privato beneficiario ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto confermato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo ai proprietari vicini. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021, il Collegio ha ribadito che la vicinitas non richiede l’immediata contiguità tra i fondi, ma uno stabile collegamento tra il soggetto e l’area su cui si producono gli effetti dell’atto. Nel caso concreto, la particolarità dell’ambiente — il Parco regionale dei Colli Euganei, classificato come zona di protezione agro-forestale — rafforza tale relazione.
La censura sulla natura pianificatoria dell’atto è stata respinta: la variante impugnata è puntuale e consente un intervento rilevante su un’area specifica, sicché non si applicano i principi propri degli atti di pianificazione generale. Quanto all’interesse, la Corte ha ritenuto sufficientemente perspicue le deduzioni dei ricorrenti: pregiudizio all’area di pregio paesaggistico, perdita di panoramicità, probabile deprezzamento del fondo, con confine a poco più di 3,5 metri dal perimetro dell’edificio da realizzare.
Nel merito, il Collegio ha affrontato la questione centrale: se l’ampliamento potesse essere ricondotto alla generale potestà pianificatoria di cui all’art. 43 l.r. n. 11/2004. La risposta è negativa. L’art. 43 non legittima automaticamente qualsiasi intervento edilizio: occorre confrontarsi con l’art. 44, che al comma 1 ammette in zona agricola solo interventi in funzione dell’attività agricola e al comma 5 disciplina il recupero dei fabbricati esistenti. Sulla scorta della circolare regionale n. 96 del 12 novembre 2013, la Corte ha affermato che l’ampliamento presuppone un edificio esistente e un collegamento funzionale con il fondo agricolo, requisito che manca in presenza di un mero rudere di dubbie dimensioni originarie.
Infine, il Collegio ha escluso che il contributo straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001 possa integrare il rilevante interesse pubblico richiesto dall’art. 6 l.r. n. 11/2004: si tratta di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, che non esaurisce il requisito, il quale deve invece riguardare l’assetto del territorio. L’appello è stato perciò respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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