Obbligo avviso avvio procedimento anche per ordinanza demolizione vincolata (C.G.A.R.S. n. 74 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento art. 7 legge n. 241/1990 non è escluso dalla natura vincolata dell’ordinanza di demolizione di opere abusive. Ove il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto fornire all’Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, in ordine alla ricostruzione dei fatti o all’esatta interpretazione delle norme, la sua omissione inficia la legittimità del provvedimento. Le garanzie partecipative devono trovare applicazione in tutte le situazioni peculiari e giuridicamente complesse, tanto più quando il provvedimento comporta effetti particolarmente gravosi per il destinatario.
Il Fatto
Una precedente proprietaria aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 per un immobile poi trasferito. Il nuovo proprietario, al fine di procedere all’adeguamento sismico, presentava al Comune la comunicazione di inizio lavori ai sensi dell’art. 26 legge regionale siciliana n. 37 del 1985. A seguito di sopralluogo, il Comune contestava che le opere realizzate erano difformi dal progetto depositato ed emanava ordinanza di demolizione e ripristino, senza aver comunicato l’avvio del procedimento.
Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso, ritenendo non necessaria la comunicazione per la natura vincolata del provvedimento. L’appellante rinnovava le censure davanti al C.G.A.R.S., sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di chiarire l’esatta consistenza delle opere e la sussistenza del condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo consolidato secondo cui la natura vincolata dell’atto non legittima l’omissione delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse. Richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. III, n. 6288 del 2021, ove si sottolinea che i principi di collaborazione e buona fede impongono un’interpretazione quanto più garantista delle norme sulla partecipazione.
Sul piano processuale, la Corte ribadisce il principio per cui l’onere di provare la legittimità urbanistica ed edilizia dell’opera grava sul privato che contesti l’ordinanza di demolizione. Tuttavia, precisa che tale regola non assorbe l’obbligo di avviso: il fatto che il provvedimento sia vincolato non lo rende per ciò solo irrilevante. La comunicazione avrebbe consentito al ricorrente di rappresentare la domanda di condono e la dichiarazione dell’Ufficio tecnico comunale che ne attestava la presentazione e i versamenti, senza che fosse intervenuta determinazione definitiva sull’oblazione.
La Corte richiama poi la giurisprudenza secondo cui la violazione del contraddittorio procedimentale rileva anche nei procedimenti vincolati, quando il dialogo con il privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla decisione, come la ricostruzione dei fatti o l’interpretazione delle norme (Cons. Stato, sez. VI, n. 1759 del 2019). Viene valorizzata anche la gravità degli effetti del provvedimento demolitorio e di ripristino.
Nel caso concreto, la comunicazione era necessaria proprio per accertare se i lavori realizzati costituissero o meno esecuzione del progetto di completamento e consolidamento statico, depositato e vistato dal Genio Civile, anche alla luce del certificato di collaudo e dell’autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria. Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento dei restanti, e l’ordinanza comunale è annullata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.