Accesso agli atti elettorali e prova del pregiudizio nelle contestazioni sulle preferenze (Cons. Stato n. 6231 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie elettorali, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita esclusivamente nei confronti dell’amministrazione che ne ha la disponibilità materiale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) e comma 6, della legge n. 241 del 1990. L’invito al richiedente di circoscrivere la documentazione da riprodurre, a fronte del costo elevato della riproduzione integrale, non integra diniego sostanziale né condotta ostruzionistica, ma attuazione della disciplina di settore e del principio di leale collaborazione. Nel giudizio di contestazione dei risultati elettorali, quando il ricorrente domandi il bene della vita finale e non la mera rinnovazione della tornata, è tenuto ad allegare e provare, sia pure con le attenuazioni proprie del rito, gli elementi necessari all’attribuzione delle preferenze aggiuntive richieste: la genericità delle allegazioni e la mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza rendono il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda le elezioni regionali del 2025 nella circoscrizione della provincia di Napoli. Una candidata di lista ha impugnato i verbali e il provvedimento di proclamazione degli eletti, chiedendo la rettifica dei risultati relativi alla propria lista nella circoscrizione di Napoli.

Il TAR Campania, con sentenza n. 2462/2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La candidata ha proposto appello, lamentando l’erronea qualificazione della condotta dell’amministrazione e l’erronea declaratoria di inammissibilità per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza. Si sono costituiti l’amministrazione statale e una controinteressata. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha qualificato come collaborativa la condotta dell’ente che aveva subordinato il rilascio delle copie al pagamento di una somma rilevante. Il Collegio ritiene il motivo infondato. In base all’art. 22, comma 1, lett. d) e comma 6, della legge n. 241 del 1990, l’accesso si esercita soltanto verso l’amministrazione che detiene materialmente il documento: non è quindi censurabile la nota con cui l’amministrazione ha rappresentato di non avere la disponibilità dei documenti, custoditi altrove, indicando dove poterli reperire.

Il Collegio osserva poi che l’ente territoriale ha riscontrato positivamente l’istanza, offrendo la visione degli atti in più occasioni e avvisando della necessità di individuare le pagine da estrarre, poiché la riproduzione totale avrebbe comportato un costo elevato. Tale condotta costituisce applicazione della disciplina di settore e del principio di leale collaborazione, non un diniego sostanziale. L’appellante non si è presentata nelle date fissate né ha indicato la documentazione di interesse: non può dunque dolersi del comportamento degli enti, né invocare la mancata conoscenza degli atti per giustificare il contenuto del ricorso.

Con il secondo motivo l’appellante censura la declaratoria di inammissibilità per genericità e per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza. La Corte ritiene anche questo motivo infondato. La controversia verte sulle conseguenze dell’erronea indicazione del cognome della candidata sui manifesti elettorali, errore corretto con un intervento disposto prima delle operazioni elettorali. Il petitum era però volto a ottenere l’immediata elezione per scorrimento della graduatoria di lista, e in subordine un posizionamento migliore tra i non eletti: si trattava dunque di un interesse finale, non meramente strumentale alla rinnovazione della tornata.

Da qui l’onere allegativo e probatorio più intenso a carico del ricorrente. L’appellante ha omesso di indicare il numero preciso delle sezioni elettorali interessate e non ha quantificato esattamente i voti contestati, ancorando la stima ad alcun criterio esplicito. Inoltre, il divario di preferenze rispetto alla controinteressata eletta rende il recupero asserito insufficiente a colmare la distanza. Il Collegio aggiunge che non basta allegare il disorientamento degli elettori derivante dall’errore: occorre indicare in che termini ciò abbia ridotto le preferenze ricevute. Né rileva la difficoltà di tale allegazione, derivante dalla domanda stessa formulata.

Il richiamo dell’appellante al presunto vizio strutturale della procedura non è conducente, poiché esso supporta una domanda di annullamento della tornata elettorale, non l’attribuzione di specifiche preferenze. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata; le spese del grado sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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