Riconoscimento del titolo estero per il punteggio nel concorso docenti (TAR Piemonte n. 742 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di studio accessorio conseguito presso un’università estera, dichiarato in sede concorsuale al solo fine di incrementare il punteggio, non può essere escluso come non valutabile senza che l’amministrazione proceda al preventivo procedimento amministrativo di riconoscimento. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009, spetta all’amministrazione interessata richiedere al Ministero dell’Università e della Ricerca le valutazioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri rilevanti per l’attribuzione di punteggio nelle graduatorie dei pubblici concorsi. La disposizione trova conferma nell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 28-quinquies, del D.L. n. 228/2021. Il provvedimento che attribuisce il punteggio omettendo tale adempimento è illegittimo ed è annullato, salva la riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami bandito con D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, c.d. “concorso PNRR2”, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A019-Filosofia e Storia, nella graduatoria dei posti destinati alla Regione Piemonte. Ai sensi del decreto dipartimentale n. 55 del 13 gennaio 2025, l’U.S.R. Liguria è stato investito dello svolgimento della procedura e dell’approvazione delle graduatorie di merito per Liguria, Lombardia e Piemonte.
Per la classe A019 erano disponibili cinque posti in Piemonte. Il ricorrente è stato collocato al decimo posto, non utile, con 194,75 punti. Ha appreso la posizione solo il 21 luglio 2025, per un malfunzionamento del portale ministeriale. Ha segnalato all’U.S.R. Liguria la mancata attribuzione di 12,5 punti per l’attività di ricerca post-dottorato svolta dal 2023 al 2025 presso un’università svizzera. Dopo l’accesso documentale ha appreso che la Commissione aveva inizialmente attribuito 41,25 punti ai titoli e che l’U.S.R. aveva poi decurtato 12,5 punti, considerando il titolo “non valutabile”, riducendo il totale da 207,25 a 194,75.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la valutazione dell’U.S.R. Liguria, rilevando che il paragrafo B.4.4 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 assegna 12,5 punti alle attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005 e dell’art. 22 della legge n. 240/2010. Il Ministero, nella FAQ n. 13, richiamata dalla nota ministeriale prot. n. 1290 del 22 luglio 2022, ha chiarito che l’attività presso università estere è compresa tra i titoli valutabili.
La Sezione accoglie il motivo. Il collegio sottolinea come la previsione dell’assegno di ricerca quale titolo di punteggio sia già stata introdotta dall’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020, il cui Allegato A/3, paragrafo B.9, reca formula sovrapponibile al paragrafo B.4.4 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. Anche l’orientamento cautelare già espresso con l’ordinanza n. 590 del 2025 aveva evidenziato la possibile equipollenza tra la ricerca svolta all’estero e quella svolta in base alla normativa italiana.
La Corte precisa la natura del titolo: esso non costituisce requisito di ammissione al concorso, ma titolo accessorio, acquisito presso l’università estera e dichiarato al solo fine di incrementare il punteggio. Per tale ipotesi opera il procedimento di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 189/2009, che demanda al Ministero le valutazioni sul riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’attribuzione di punteggio nelle graduatorie, su richiesta dell’amministrazione.
Ne consegue l’illegittimità dell’U.S.R. Liguria, che ha escluso il titolo senza attivare la procedura. Il ricorso è quindi accolto e il decreto direttoriale è annullato in parte, nella parte in cui ha attribuito 194,75 punti collocando il ricorrente al decimo posto, salva la riedizione del potere amministrativo secondo l’art. 3, commi 1, lett. a), e 2, del d.P.R. n. 189/2009. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, ferma la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.