Improcedibilità del ricorso per annullamento in autotutela e nuovo diniego non impugnato (TAR Emilia-Romagna n. 1189 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione, e tra esse l’interesse all’annullamento, devono sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto in pendenza di giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che dall’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe derivare alcuna utilità. Ove l’Amministrazione abbia adottato un nuovo provvedimento sull’istanza all’esito di una rinnovata istruttoria, l’interesse ad agire si sposta su tale successiva determinazione, che l’interessato ha l’onere di impugnare tempestivamente, anche con motivi aggiunti, ove ritenuta lesiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Camerun, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Bologna ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza di giudizio, la Questura ha comunicato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato, convocando l’interessato per il prosieguo dell’iter amministrativo. Successivamente, all’esito della rinnovata istruttoria, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno, non impugnato dall’interessato. L’istanza cautelare è stata respinta e non appellata.
La Motivazione della Corte
La carenza sopravvenuta di interesse integra una condizione dell’azione che deve persistere fino al momento della decisione. Il Collegio richiama il principio consolidato per cui l’interesse all’annullamento va valutato con riferimento al momento della pronuncia e alla domanda originariamente formulata, citando i precedenti del Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2464 e Sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1870.
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato rende improcedibile il ricorso, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. Il giudice rileva che la produzione della memoria e dei documenti da parte del ricorrente, effettuata lo stesso giorno dell’udienza di discussione, è tardiva per violazione dei termini ex art. 73 cod. proc. amm., ma la circostanza non assume rilievo decisivo ai fini della pronuncia.
Quanto all’adozione del nuovo provvedimento di diniego, il Tribunale afferma che l’interesse ad agire si è ormai spostato su tale successiva determinazione, assunta a seguito di rinnovata istruttoria e ponderazione degli interessi. L’interessato aveva l’onere di impugnarla tempestivamente, anche tramite motivi aggiunti, non essendo sufficiente la mera conferma dell’attualità dell’interesse alla decisione del ricorso originario.
La particolarità della vicenda e il suo esito giustificano la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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