Ottemperanza per sentenza del giudice del lavoro sulla Carta Docente: TAR vincola l’Amministrazione e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2239 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale, su richiesta della parte interessata, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione della sentenza, senza che sia dovuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali dell’organo preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, una docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 704/2025 che, disapplicando la normativa interna in materia di Carta Docente per violazione del diritto dell’Unione Europea, aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stato notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni dello Stato, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Il Collegio ha verificato la regolarità della notifica della sentenza, la sua irrevocabilità e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
Conseguentemente, il Giudice ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni, riconoscendo il beneficio della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il termine decorre dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nell’Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, il quale, su semplice richiesta della parte interessata, è tenuto a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro i successivi sessanta giorni. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso qualora l’Amministrazione non disponga di fondi sufficienti. Nessun compenso è stato attribuito al commissario, in quanto l’attività affidata rientra nei compiti istituzionali propri dell’organo di gestione della spesa pubblica.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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