Occupazione legittima senza pristino: danno risarcibile ex art. 2043 (TAR Lazio n. 6107 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un fondo privato, ancorché eseguita in carenza di un valido titolo che ne giustifichi la prosecuzione, non configura un’occupazione sine titulo quando il procedimento espropriativo sia stato regolarmente avviato con dichiarazione di pubblica utilità e concluso con la restituzione formale dell’area al proprietario. La mancata remissione in pristino dello stato dei luoghi, a seguito della cessazione dell’occupazione legittima, integra un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., atteso che la restituzione del bene deve avvenire, salvo legittimo provvedimento di acquisizione, previa rimessione in pristino. Il danno risarcibile comprende il danno emergente, rappresentato dai costi necessari per il ripristino, e il lucro cessante, limitatamente al mancato reddito da attività agricola, mentre la domanda di indennità di asservimento resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. f), c.p.a..

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni confinanti, impugnavano gli atti della procedura espropriativa concernente la realizzazione di una conduttura fognaria, deducendo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e l’illegittima occupazione dei fondi, con conseguente domanda di eliminazione dell’opera e risarcimento del danno. L’ente gestore aveva occupato i terreni a seguito di regolare dichiarazione di pubblica utilità e dei decreti di occupazione d’urgenza, restituendo formalmente le aree, senza però provvedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo per le domande concernenti la riduzione in pristino, l’accertamento della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’eliminazione dell’opera e il risarcimento del danno. Ha invece declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario per la domanda di determinazione dell’indennità di asservimento, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. f), c.p.a..

Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima l’occupazione, essendo stata adottata la dichiarazione di pubblica utilità e i decreti di occupazione, e ha rigettato la domanda di eliminazione dell’opera pubblica. Ha inoltre escluso la configurabilità di un’occupazione sine titulo, atteso che i terreni erano rientrati nella disponibilità giuridica dei proprietari con la nota di restituzione del 10 giugno 2024.

La Corte ha accolto la domanda risarcitoria limitatamente al danno da mancata remissione in pristino, configurando la condotta dell’ente gestore come fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per la violazione del diritto di proprietà. Ha quantificato il danno in una somma pari ai costi necessari per l’integrale ripristino dei luoghi, da determinarsi in base a perizia tecnica in caso di disaccordo, oltre al lucro cessante per il mancato reddito da attività agricola, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito.

L’illegittimità della condotta è stata limitata alla mancata rimessione in pristino, con condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., che ha stabilito il criterio generale per la liquidazione, rimettendo alle parti l’accordo sulla quantificazione entro novanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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