Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sulla bocciatura (TAR Piemonte n. 681 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dalla parte ricorrente, unita al lungo tempo trascorso rispetto all’oggetto della controversia, integra i presupposti dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’interesse alla decisione di merito deve permanere per tutta la durata del processo e la sua cessazione preclude ogni pronuncia sul merito. La chiusura in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, in particolare quando l’Amministrazione resistente si sia limitata a una difesa meramente formale.
Il Fatto
Una studentessa minore, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha impugnato davanti al TAR Piemonte il verbale del Consiglio di classe che ne aveva disposto la non ammissione alla classe successiva presso un liceo torinese.
La ricorrente, affetta da disturbi specifici di apprendimento, ha dedotto l’erroneità del piano didattico personalizzato applicato, l’inadeguatezza delle griglie valutative e un errore di arrotondamento dei voti in una materia. Nella fase cautelare l’istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. In prossimità dell’udienza pubblica la parte ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione depositata dalla difesa della ricorrente e la valuta unitamente al considerevole lasso di tempo trascorso tra l’anno scolastico oggetto di causa e quello in corso al momento della decisione.
Su queste basi il Tribunale ritiene sussistente, in capo alla ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia nel merito, così come previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. La cessazione dell’interesse, sopravvenuta rispetto all’instaurazione del giudizio, priva il ricorso del suo presupposto funzionale e impedisce al giudice di esaminare le censure articolate.
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo. Il Tribunale non si pronuncia quindi sui motivi relativi al piano didattico personalizzato, alle griglie valutative e all’arrotondamento dei voti, che restano assorbiti dalla definizione in rito.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti. La decisione valorizza la chiusura in rito del processo e l’assenza di una vera attività difensiva dell’Amministrazione, che si è limitata a depositare documentazione senza prendere posizione nel merito.
Il provvedimento conferma infine il regime di anonimizzazione dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle parti e delle persone minori di età comunque citate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.