Colpa grave esclude nesso causale nel sinistro in itinere (TAR Piemonte n. 679 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio non può essere ravvisata quando il sinistro in itinere sia imputabile al dipendente, mentre è riconoscibile quando la causazione dell’evento derivi da fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato. La violazione del divieto di sorpasso su strada a doppio senso di marcia con striscia longitudinale di mezzeria continua integra la colpa grave ostativa al riconoscimento, ai sensi dell’art. 58 T.U.I.C. (d.P.R. n. 686/1957). Il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica per le cause di servizio, recepito per relationem dal decreto di diniego, è l’atto su cui si appunta il sindacato di legittimità. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice sorregge l’atto e comporta il rigetto delle censure relative alle altre.

Il Fatto

Il ricorrente, agente di Polizia penitenziaria, aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio per i postumi di un sinistro stradale in itinere occorsogli mentre percorreva il tragitto dalla propria abitazione alla sede lavorativa. La Commissione medico ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla tabella A8 e attestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva invece escluso la dipendenza da causa di servizio, ravvisando la colpa grave del dipendente nella causazione del sinistro. Il decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva recepito tale esito, negando il beneficio. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, deducendo l’erronea applicazione della nozione di dolo e colpa grave e il difetto di approfondimento istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto perimetrato l’oggetto del giudizio. La controversia verte prevalentemente sul parere del Comitato di verifica, più che sul decreto di diniego, che si limita a recepirne per relationem la motivazione. Tale parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, tenuta a conformarsi salvo richiedere un nuovo parere in caso di dubbio.

Il provvedimento impugnato si fonda su due distinte ragioni ostative: la colpa grave nella causazione del sinistro e il difetto di prova del nesso eziologico tra i sintomi e l’evento dannoso. Trattandosi di atto plurimotivato, la fondatezza di una sola delle ragioni consente di respingere il ricorso e di assorbire le altre censure. Il Collegio richiama in proposito l’orientamento di Cons. Stato n. 3235/2025, nonché nn. 4752/2023, 4866/2020, 6190/2019, secondo cui la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle doglianze ulteriori.

Sul primo profilo, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato nn. 4508/2020 e 8096/2019, TAR Palermo n. 3205/2021, TAR Napoli n. 3083/2020) chiarisce che la dipendenza da causa di servizio è ravvisabile quando il sinistro derivi da fattori esterni non prevedibili o non dominabili dall’infortunato. Nel caso di specie, dal verbale del Ministero dell’interno emergeva che il dipendente aveva oltrepassato la striscia longitudinale di mezzeria continua portandosi nella corsia opposta, mentre uno dei veicoli che intendeva sorpassare svoltava a sinistra regolarmente.

Il Collegio ha ritenuto che il sorpasso su strada a doppio senso di marcia, connotata al centro da striscia continua, consenta di addebitare al ricorrente, se non in via esclusiva, certamente prevalente, la responsabilità dell’occorso. In quel tratto la manovra di sorpasso è vietata: la violazione del divieto denota condotta di guida imprudente, integrante la colpa grave. A conferma, solo al ricorrente era stata elevata contravvenzione. Escluso che l’evento derivasse da fattori esterni non dominabili, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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