Verbale di disposizione dell’ITL e ius variandi nel part-time (TAR Piemonte n. 684 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di disposizione adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 è provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, immediatamente esecutivo, definitivo e lesivo della posizione del datore di lavoro. Esso fonda la giurisdizione del giudice amministrativo, restando estranea al sindacato la sanzione pecuniaria non ancora irrogata. Nel giudizio instaurato avverso il verbale, previo ricorso gerarchico al direttore dell’ITL, oggetto dello scrutinio è il provvedimento di primo grado, non la decisione di rigetto del gravame, che ha efficacia solo confermativa. Lo ius variandi del datore di lavoro nelle clausole elastiche e flessibili del part-time va esercitato su ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, con preavviso di due giorni, non su richieste personali ed estemporanee dei lavoratori.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, muniti di clausole elastiche e di flessibilità. A seguito di ispezione avviata nel novembre 2021, l’ITL ha accertato che il datore di lavoro applicava lo ius variandi per esigenze personali dei singoli dipendenti, senza un orario ordinario predeterminato e senza il preavviso di due giorni.
Con verbale di disposizione dell’8 febbraio 2022 l’ITL ha intimato l’adozione di un sistema di determinazione dell’orario conforme alla legge e alla contrattazione collettiva. Il ricorso gerarchico al direttore dell’ITL è stato respinto con delibera n. 1/2022. La società ha quindi impugnato davanti al TAR il verbale e la delibera di rigetto, deducendo violazione dell’art. 6, d.lgs. n. 81/2015, eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 14, d.lgs. n. 124/2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di tardività del deposito documentale, rilevando che la produzione risponde agli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., che onerano l’Amministrazione di allegare gli atti richiamati dai provvedimenti impugnati, senza decadenza. Nessuna lesione del contraddittorio, avendo la resistente esposto compiutamente le proprie difese.
Sul piano pregiudiziale, il TAR esamina la natura del verbale di disposizione e ne afferma il carattere di provvedimento immediatamente esecutivo, espressione di un potere pubblicistico. Pur privo di sanzione, esso assume i connotati della definitività e della lesività, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si contesta l’illegittimo esercizio del potere dispositivo e non il “se” e il “quanto” della sanzione non ancora irrogata. Cadono così le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità per preteso carattere endoprocedimentale dell’atto.
Quanto all’oggetto del giudizio, la Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il sistema del d.lgs. n. 124/2004 si fonda sul ricorso gerarchico avverso il verbale di primo grado. La decisione di rigetto non è atto di conferma sostitutivo, ma atto a effetto confermativo, che rende definitiva la lesione originaria. Lo scrutinio giurisdizionale verte quindi unicamente sul verbale di disposizione dell’8 febbraio 2022.
Nel merito, il TAR ritiene infondato il motivo sulla normativa applicabile. Lo ius variandi è prerogativa esclusiva del datore di lavoro, che modula l’orario per esigenze tecnico-organizzative, nei limiti di legge e di CCNL, con preavviso di due giorni. Trovando applicazione l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, e non il comma 6, gli artt. 80 e 95 del CCNL di settore impongono l’indicazione delle ragioni tecnico-organizzative e il preavviso. Se i contratti individuali restano generici, l’onere va recuperato in sede di esercizio effettivo del potere, con intesa preventiva tra le parti.
La Cassazione, Sez. lav., ord. n. 11333/2024, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 210/1992, esclude che la collocazione temporale della prestazione possa essere rimessa allo ius variandi datoriale, dovendo essere determinata o determinabile secondo criteri oggettivi. Da qui la necessità della procedura aziendale imposta dal provvedimento. Il TAR respinge anche il motivo sull’eccesso di potere: l’istruttoria è adeguata e la contestata variazione dell’orario risulta dipesa da richieste personali ed estemporanee dei lavoratori, in violazione del preavviso. Infine, il risarcimento del danno ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 ha natura civilistica e ripristinatoria, non sanzionatoria, e non preclude il potere di disposizione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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