Valutazione caratteristica del militare e obbligo di motivazione nel rapporto informativo (TAR Piemonte n. 1768 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella redazione della documentazione caratteristica del personale militare la motivazione è in re ipsa: il giudizio complessivo finale e la qualifica discendono direttamente dalle voci analitiche interne, tra le quali deve sussistere un necessario rapporto di armonia e consequenzialità che costituisce la congrua motivazione della valutazione. Il paradigma normativo non impone una motivazione diffusa o discorsiva, ma la scelta tra le definizioni tipizzate nel modello per ciascuna caratteristica. L’obbligo di motivazione rafforzato opera in presenza di gravi giudizi negativi, mentre l’apprezzamento delle doti del militare è espressione di ampia discrezionalità tecnica. Le valutazioni possono subire diminuzioni o miglioramenti nel corso della carriera, senza che il militare possa vantare un’aspettativa di giudizio costante e senza che la diversità delle qualifiche nel tempo integri indice di sviamento del potere valutativo. La deduzione di incompatibilità dei superiori gerarchici impone di allegare in modo specifico fattori o indici oggettivi di conflitto che superino l’ordinaria contrapposizione di opinioni.
Il Fatto
Il ricorrente, capitano dell’Esercito italiano, ha impugnato il Rapporto Informativo con cui l’Amministrazione militare ha valutato il servizio prestato nel periodo 22/10/2021-10/04/2022, attribuendogli la qualifica finale “nella media”. La valutazione è stata resa dopo l’annullamento in autotutela del rapporto precedente. Il ricorrente ha articolato cinque motivi, denunciando l’inconsistenza dell’apparato motivazionale, l’omesso obbligo di astensione dei superiori, la discordanza con le schede precedenti, lo sviamento del potere valutativo in pretesa ritorsione e l’irragionevolezza del giudizio.
L’Amministrazione si è costituita rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampiezza della discrezionalità tecnica. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 16/11/2023 n. 430. La causa è stata decisa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19/06/2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il farraginoso iter procedimentale: un primo rapporto annullato in sede gerarchica per disarmonia tra aggettivazioni e giudizi, un secondo annullato in autotutela per il medesimo difetto, un terzo rapporto impugnato in questa sede. Il carattere singultante della sequenza, pur denotando la volontà di rispettare i criteri di compilazione, riflette la non cristallinità delle posizioni espresse dalle parti.
Esaminando congiuntamente i motivi per connessione oggettiva, la Corte rileva che le censure di merito riprendono in gran parte il contenuto del ricorso gerarchico già in parte accolto. Il ricorrente non aveva l’onere di impugnare la decisione gerarchica satisfattiva, ma aveva quantomeno l’onere di prendere posizione sulla valutazione di merito ivi resa. Reiterando testualmente le doglianze, egli ha contestato il merito della determinazione discrezionale senza evidenziarne macroscopiche incongruenze: le doglianze sono pertanto inammissibili sul piano deduttivo.
La censura sull’obbligo di astensione è inammissibile sotto ulteriore profilo. Il ricorrente non ha dedotto in modo specifico fattori o indici oggettivi di conflitto idonei a dimostrare l’influenza sul giudizio, non essendo sufficiente la sola circostanza che le valutazioni precedenti fossero state annullate in sede gerarchica e in autotutela, non per accertate ragioni di inimicizia.
Nel merito, la Corte applica l’art. 698 del d.p.r. 15/03/2019 n. 90, che non richiede una motivazione diffusa ma la scelta tra le definizioni tipizzate per ciascuna caratteristica. Molte voci sintetiche si collocano nella fascia media, con coerenza rispetto alla qualifica conclusiva “nella media”. La sezione discorsiva dà conto del calo di rendimento e delle difficoltà nell’operazione “Strade Sicure”, soddisfacendo l’onere motivazionale rafforzato in ipotesi di riduzione dei punteggi. La discontinuità rispetto ai rapporti precedenti è fisiologica, essendo i compilatori chiamati a una valutazione più coerente. La censura sullo sviamento ritorsivo è cursoria e comunque infondata, giacché il provvedimento non menziona le dimissioni. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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