Giudizio di ottemperanza a titoli del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 499 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione dei titoli del giudice ordinario entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra i presupposti per l’accoglimento della domanda, sempre che i titoli siano stati rilasciati in copia attestata conforme e notificati all’amministrazione soccombente presso il domicilio reale. Il giudice amministrativo ordina pertanto il pagamento delle somme liquidate e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata per ragioni di equità sostanziale, quando l’obbligazione trovi il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario, sia assistita da garanzie e il difensore distrattario possa rivalersi sul proprio rappresentato.

Il Fatto

Il ricorrente, agendo in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati in tre sentenze del giudice ordinario, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su quei titoli e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle somme in suo favore liquidate, per complessivi € 2.854,95 comprensivi di spese e oneri di legge.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso; l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 cod. proc. civ. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. L’accoglimento della domanda consegue dunque in via diretta al riscontro di tali requisiti.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero resistente di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, perché provveda entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono ritenute connesse ai compiti istituzionali: il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora richiesta dal difensore viene invece negata per ragioni di equità sostanziale, poiché l’obbligazione trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario, è assistita da garanzie e il difensore può rivalersi sul rappresentato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione, con ulteriore riduzione per la marcata serialità della controversia, l’assenza di difficoltà interpretative e la situazione di difficoltà operativa dell’amministrazione, rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Rilevati profili di potenziale danno erariale, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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