Revisione prezzi inappalti: necessaria clausola di gara, no istruttoria d’ufficio (TAR Lazio n. 3217 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 la revisione prezzi è ammessa solo ove espressamente pattuita negli atti di gara e nel contratto, mediante clausole chiare, precise e inequivocabili. Il mantenimento dell’equilibrio contrattuale impone che la revisione sia richiesta in corso di esecuzione: se accordata dopo la conclusione del rapporto essa non ripristina il sinallagma, ma modifica il corrispettivo, in violazione dell’art. 106, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. In mancanza di apposita previsione contrattuale la stazione appaltante non è tenuta ad avviare alcuna istruttoria sulla richiesta dell’appaltatore, non sussistendo il presupposto normativo del compenso revisionale. La lex specialis che, nel vigore del Codice del 2016, non prevede la clausola revisionale è legittima, non essendo tale clausola obbligatoria.

Il Fatto

Una società affidataria di un contratto quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza e accoglienza, aggiudicato nel 2019 e svolto fino al 2024, ha chiesto alla stazione appaltante la revisione dei prezzi. La stazione appaltante ha rigettato l’istanza con nota del 22 maggio 2025, rilevando l’assenza, negli atti di gara e nel contratto, di una apposita clausola revisionale, come richiesto dall’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 applicabile ratione temporis.

La ricorrente ha quindi agito per ottenere la condanna della stazione appaltante a istruire la richiesta e a corrispondere il compenso revisionale, quantificato in una somma complessiva ripartita per periodi annuali. In via subordinata ha impugnato il bando e il disciplinare nella parte in cui non contemplano l’obbligo di riconoscere il compenso revisionale, invocando anche la disciplina del nuovo Codice degli appalti.

La Motivazione della Corte

Il TAR respinge il ricorso. La questione giuridica centrale attiene al rapporto tra l’assenza di clausola revisionale e l’obbligo della stazione appaltante di istruire comunque la domanda dell’appaltatore. Il Collegio muove dal principio dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2021, secondo cui il compenso revisionale è un fattore integrativo del corrispettivo, funzionale a garantire l’equilibrio del sinallagma originariamente pattuito.

Da tale premessa il Tribunale deduce una conseguenza temporale: perché la revisione assolva a quella funzione, essa deve essere richiesta in corso di esecuzione. Se proposta e accordata dopo la conclusione del rapporto, essa non ripristina l’equilibrio, ma modifica un elemento rilevante del contratto, quale il corrispettivo d’appalto. Modifica vietata dall’art. 106, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, che non consente variazioni dell’equilibrio economico a favore dell’aggiudicatario non previste nel contratto iniziale.

Il Collegio afferma poi che la previsione negli atti di gara e nel contratto è condizione imprescindibile per accordare la revisione. In sua mancanza non è fondata la pretesa dell’appaltatore secondo cui la stazione appaltante dovrebbe avviare un’attività istruttoria volta ad accertare i presupposti del compenso. L’istruttoria può essere condotta solo se prevista nei documenti di gara iniziali, con clausole chiare, precise e inequivocabili, e sempre che non alteri la natura generale del contratto. Sul punto il TAR richiama la propria sentenza n. 13114 del 3 luglio 2025.

Ne segue l’infondatezza anche del motivo di impugnazione della lex specialis: nel vigore del Codice del 2016 la clausola revisionale non era obbligatoria. Il Collegio richiama sul punto la sentenza CGUE causa C-152/17 del 19 aprile 2018, per cui le direttive europee non ostano a norme nazionali che escludano la revisione dopo l’aggiudicazione.

Quanto al nuovo Codice, la revisione introdotta dall’art. 60 d.lgs. n. 36/2023 non ha valenza retroattiva e non può essere invocata per il rapporto in esame. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *