Ottemperanza al giudicato di spese distratte e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 500 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il difensore che abbia agito in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati in sentenza è legittimato a promuovere il giudizio di esecuzione per ottenere il pagamento delle somme in suo favore. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione inadempiente l’esecuzione del giudicato e di nominare sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando l’obbligazione trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie e dalla possibilità di rivalsa del difensore nei confronti del rappresentato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con dimidiazione e riduzione in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore antistatario, ha agito in proprio quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati in due sentenze rese dai Tribunali di Torino, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali era stata disposta la condanna al pagamento delle spese legali con distrazione in suo favore, per complessivi € 2.486,67, comprensivi di spese e oneri di legge.

Con ricorso notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze medesime e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Le sentenze azionate erano state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi era contestazione sul fatto che l’Amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente.

Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, comportano che il compenso del Commissario sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Collegio ha invece respinto, per ragioni di equità sostanziale, la domanda di penalità di mora in favore del difensore, poiché l’obbligazione trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie e dalla possibilità per il difensore di rivalersi nei confronti del rappresentato. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 a titolo di compenso professionale, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con dimidiazione e riduzione per la serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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