Ottemperanza per spese di giudizio e difensore antistatario (TAR Emilia-Romagna n. 469 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza che ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione sorge un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore antistatario e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un separato giudizio di esecuzione del giudicato. Accertato l’inadempimento e decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97), il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il Commissario ad acta e applica la sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm..

Il Fatto

Il ricorrente, difensore in proprio, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.

Con quella pronuncia l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Secondo il ricorrente, nonostante la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria, il Ministero non ha dato esecuzione alla condanna. Egli ha quindi chiesto la condanna al pagamento di quanto liquidato, oltre interessi, la fissazione di una somma per ogni ritardo e la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti per il rimedio di cui agli artt. 112 e segg. cod.proc.amm., alla luce delle allegazioni del ricorrente e della mancata contestazione da parte dell’amministrazione, non costituitasi in giudizio.

È decorso, inoltre, il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notifica era stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.

Sul piano sostanziale, il Tribunale afferma che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, volto a conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione. Il Collegio richiama, ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024.

In accoglimento della domanda, viene ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto al difensore antistatario, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla pubblicazione della sentenza del giudice ordinario sino all’effettivo soddisfo, entro sessanta giorni dalla notificazione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della competente Direzione ministeriale, senza alcun compenso stante la sua qualità di dipendente pubblico dell’amministrazione debitrice.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., determinata negli interessi legali su quanto spettante, dalla notifica della sentenza all’adempimento o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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