Giudizio di ottemperanza a sentenza del lavoro, nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 430 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione si applica anche all’esecuzione del giudicato. Accertata la conformità della sentenza all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e la notifica presso il domicilio reale dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione inadempiente di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, per un importo liquidato in suo favore.

Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, in linea capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio precisa che tale termine dilatorio, previsto per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali, poste a carico del Ministero, sono liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale educativo a tempo determinato, e ha disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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