Difetto di giurisdizione sulle servitù di uso pubblico su fondo privato (TAR Lombardia n. 1518 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla effettiva esistenza e sulla latitudine di una servitù di passaggio o di un diritto di uso pubblico su un fondo privato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento di atti comunali — nella specie la delibera di autorizzazione e il conseguente accordo transattivo — il petitum sostanziale non è diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, ma ha natura di accertamento petitorio. Gli atti che costituiscono esplicazione di situazioni giuridiche paritetiche sono conoscibili dal giudice ordinario. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, un’azienda agricola e il suo legale rappresentante, impugnavano davanti al TAR la delibera di giunta con cui il Comune aveva autorizzato il Sindaco a sottoscrivere un accordo transattivo con la proprietaria di alcuni fondi. L’accordo era preordinato alla definizione di una lite civile pendente in appello, relativa a una strada agro-silvo-pastorale di montagna che attraversa anche quei terreni.
La sentenza di primo grado del giudice civile aveva riconosciuto, per usucapione, una servitù di passaggio pedonale ad uso pubblico a favore di persone e armenti. Secondo i ricorrenti, l’accordo intervenuto in pendenza del giudizio di appello avrebbe limitato quel passaggio alle sole persone, con divieto di transito degli animali, proprio delle specie da essi allevate. Di qui il ricorso, affidato a plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere. La controinteressata eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il nucleo della controversia riguarda la effettiva esistenza e la latitudine della servitù di passaggio sul fondo di proprietà privata, ossia il medesimo thema decidendum già devoluto al giudice ordinario.
La vicenda civile, ricostruisce il Collegio, è stata dapprima decisa dal Tribunale di Como, che ha dichiarato l’acquisto per usucapione della servitù a favore di persone e armenti; successivamente la Corte di Appello di Milano, prendendo atto dell’accordo tra la proprietaria e il Comune, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha accertato che l’azienda agricola non ha un diritto di passaggio con armenti su quei fondi, ordinandole di non utilizzare il passaggio per condurre al pascolo il bestiame. La sentenza d’appello è a sua volta pendente in Cassazione.
Su questo sfondo il TAR richiama il principio della Corte Suprema secondo cui la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l’inesistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perché investe l’accertamento di diritti soggettivi, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento di provvedimenti di classificazione. Il petitum sostanziale non sindaca un provvedimento autoritativo, ma ha natura di accertamento petitorio.
Gli atti gravati, conclude il Collegio, non esprimono interessi in modo eteronomo o autoritativo nell’esercizio di poteri discendenti da una norma di attribuzione, ma costituiscono esplicazione di situazioni giuridiche paritetiche, già conosciute dal giudice ordinario davanti al quale sono stati prodotti. Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di quel giudice, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Resta al giudice ordinario lo scrutinio delle preliminari questioni di rito, comprese quelle sul ne bis in idem e sulla carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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