Ottemperanza al giudicato richiede conclusione del procedimento, non solo avvio (TAR Sicilia n. 2403 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di eseguire la sentenza del giudice amministrativo che abbia accolto l’azione impugnatoria non si esaurisce negli effetti demolitori e ripristinatori, ma investe il momento rinnovatorio del riesercizio del potere. Quando nel giudizio sia stato dedotto un interesse legittimo pretensivo, il giudicato produce un effetto conformativo che vincola la successiva attività amministrativa. Ne deriva che l’esecuzione presuppone non il mero avvio del procedimento, bensì la sua conclusione con l’adozione del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990. L’annullamento dell’atto originario con effetti ex tunc è conseguenza immediata e automatica della pronuncia, senza necessità di ulteriore attività provvedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il TAR aveva accolto il suo gravame avverso il provvedimento di determinazione degli importi dovuti a titolo di oblazione e di oneri concessori, relativamente a una domanda di condono edilizio. Il giudice aveva ritenuto fondato il difetto di istruttoria e di motivazione, facendo salvi i poteri dell’Ente e il riesercizio dell’azione amministrativa.

Dedotta la mancata esecuzione della sentenza, il Comune si è costituito e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo annullato la determinazione impugnata e avviato il procedimento per la rinnovata istruttoria dell’istanza di condono. Il ricorrente ha replicato che il soddisfacimento della pretesa può ritenersi avvenuto solo con l’adozione del provvedimento finale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, muovendo dalla distinzione tra gli effetti della pronuncia di annullamento e l’effetto conformativo che da essa promana. L’annullamento della determinazione comunale, con efficacia ex tunc, costituisce conseguenza immediata e automatica della sentenza e non richiede alcuna ulteriore attività della pubblica amministrazione.

Il punto decisivo riguarda però il riesercizio del potere. L’esecuzione del giudicato, secondo il Collegio, non si limita agli effetti eliminatori e ripristinatori, ma investe il momento rinnovatorio, rispetto al quale assume rilievo centrale la motivazione della pronuncia. Poiché nel giudizio era stato dedotto un interesse legittimo pretensivo, il giudicato vincola la successiva azione amministrativa nel senso indicato dal giudice dell’annullamento.

Su questa base il Tribunale ha richiamato il proprio precedente (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 4025 del 2023), che aveva già affermato la perdurante rilevanza dell’effetto conformativo quando venga in rilievo un interesse pretensivo. Ne consegue che l’obbligo di ottemperanza impone non già il mero avvio del procedimento, ma la sua conclusione ex art. 2 della l. n. 241/1990, con l’adozione del provvedimento finale.

L’amministrazione, avendo dato avvio al procedimento senza definirlo, ha dunque eluso il dictum del giudice. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Comune di ottemperare entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Catania, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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