Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro l’Amministrazione inadempiente (TAR Piemonte n. 432 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato civile e ordina l’esecuzione delle statuizioni inadempiute entro un termine perentorio. Ricorrono i presupposti processuali quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato presso il domicilio reale dell’Amministrazione, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’ottemperanza. Alla perdurante inerzia consegue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di natura sanzionatoria e sollecitatoria, cumulabile con gli interessi legali già riconosciuti nel titolo.
Il Fatto
Una lavoratrice ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era già infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’omesso adempimento non è stato contestato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega.
Quanto al compenso, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, lo stesso sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, in aggiunta agli interessi già disposti dal titolo, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio dell’istituto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza, il dies ad quem dal giorno dell’adempimento tardivo o da quello di efficacia della nomina del commissario.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Rilevata la serialità del contenzioso per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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