Ottemperanza al giudicato civile sui contratti dei docenti e nomina del commissario (TAR Piemonte n. 426 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l’avvio dell’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione, si applica anche al ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La sua infruttuosa decorrenza, unitamente alla mancata contestazione dell’inottemperanza, integra i presupposti per l’ordine di esecuzione e per la nomina anticipata del commissario ad acta. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
Parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato alla corresponsione del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, per un importo in capitale oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, escluse quelle riconosciute direttamente ai procuratori antistatari, e la nomina sin d’ora di un commissario per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità del titolo azionato. La sentenza è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Su questo presupposto si innesta la questione del termine dilatorio. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Tribunale afferma che tale termine, dettato per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La relativa decorrenza costituisce dunque condizione di procedibilità della domanda.
Accertata l’assenza di contestazione sull’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato in un ulteriore termine di sessanta giorni. La ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine, con istanza indicante il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Infine, il Collegio rileva che l’inerzia non è un’ipotesi isolata, ma si colloca in un contenzioso seriale, con plurime condanne rimaste inottemperate per il mancato riconoscimento della “retribuzione professionale docenti” al personale assunto a tempo determinato. Dispone pertanto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.