Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione in attesa del giudizio di merito (TAR Abruzzo n. 44 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’ordinanza di demolizione non richiede una valutazione approfondita del fumus boni iuris, essendo sufficiente il riscontro della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in capo al ricorrente. La demolizione di manufatti costituisce atto irreversibile che, ove eseguito prima della definizione del giudizio di merito, determinerebbe la consumazione definitiva dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che, in presenza di una situazione di potenziale lesione non altrimenti ristorabile, la misura cautelare deve essere accordata al fine di conservare la res adhuc integra sino alla decisione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in località “Mulino Taranta” alla Via Porta Napoli, aveva realizzato tre manufatti in legno ad uso abitativo sulle particelle 1280-1281-1282 del foglio 89, in forza della deliberazione di G.C. del Comune di L’Aquila n. 58/2009. Con tre distinte ordinanze, il Comune – sulla scorta della medesima motivazione – ha ordinato la rimozione dei manufatti, ritenendoli privi dei necessari titoli abilitativi. La società ha pertanto impugnato i provvedimenti demolitori, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’esecuzione degli stessi, lamentando l’illegittimità degli atti per i vizi dedotti nel ricorso di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che, nella presente fase cautelare, sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha valorizzato il carattere irreversibile dell’intervento demolitorio che, ove eseguito immediatamente, comporterebbe la perdita definitiva della porzione immobiliare oggetto del contendere, pregiudicando in modo non riparabile l’interesse della società ricorrente alla conservazione del bene.
Il Tribunale ha considerato prevalente l’esigenza di conservare la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di merito, ritenendo che il sacrificio dell’interesse pubblico alla pronta esecuzione della demolizione possa essere temporaneamente tollerato in attesa della verifica, in sede di trattazione del ricorso, della fondatezza delle censure proposte dalla società avverso i provvedimenti impugnati.
La decisione cautelare non ha richiesto un esame approfondito del fumus boni iuris, essendo la valutazione demandata alla successiva fase di merito, per la quale è stata fissata l’udienza pubblica dell’11 giugno 2026. Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura interlocutoria della pronuncia adottata.
Nota della Redazione
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