Esclusione illegittima per difetto di capacità filtrante delle nanoparticelle (TAR Toscana n. 955 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche di fornitura, allorché il capitolato tecnico individui in modo distinto e autonomo il requisito dimensionale della membrana filtrante e la capacità del dispositivo di trattenere determinate tipologie di particelle, tra cui le nanoparticelle, tale capacità costituisce prescrizione tecnica ulteriore e concorrente, non mera conseguenza del dato dimensionale. L’attitudine del filtro a trattenere particelle inferiori alla soglia di poro, in assenza di specifiche tecnologie dedicate, non può ritenersi implicita. La sussistenza del requisito deve risultare dalla documentazione ufficiale del fabbricante, costituita dalle istruzioni per l’uso e dalla scheda tecnica, e non da una relazione redatta ad hoc dall’offerente in occasione della gara, priva di supporto istruttorio.
Il Fatto
Una società ha partecipato al lotto n. 29 di una procedura indetta dall’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale per la fornitura di filtri per infusione con prolunga. In un primo momento era stata esclusa perché il materiale della membrana del filtro offerto risultava diverso dal polieteresulfone. Riammessa in gara a seguito di ricorso, la stessa società si è collocata all’ultimo posto della graduatoria, superata da tutte le imprese indicate come controinteressate. La commessa è stata aggiudicata a un’altra concorrente.
Con ricorso principale la società ha impugnato il provvedimento di esclusione e la prima aggiudicazione; con motivi aggiunti ha gravato l’esito della gara rinnovata, sostenendo di essere l’unica ad aver offerto un prodotto conforme alle prescrizioni tecniche del capitolato, in particolare alla capacità di trattenere le nanoparticelle. Ha chiesto l’annullamento della nuova aggiudicazione e dell’ammissione delle imprese che la precedono in graduatoria, con subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’esclusione superata dalla successiva ammissione e la prima aggiudicazione sostituita dalla nuova. Ha poi respinto le eccezioni preliminari dell’Ente: il verbale della commissione del 19 maggio 2025 ha natura istruttoria e non provvedimentale; la ricorrente, ultima in graduatoria, ha comunque interesse a far valere l’inidoneità dei prodotti delle imprese che la precedono, avendo formulato censure specifiche; non si configura abuso del diritto di azione, poiché lo status della ricorrente è quello di legittima partecipante per atto della stazione appaltante, non impugnabile dal giudice in assenza di ricorso incidentale; le clausole della lex specialis non sono direttamente impugnabili per far prevalere un’interpretazione piuttosto che un’altra.
Sul merito, la questione centrale riguarda l’interpretazione del capitolato tecnico. La stazione appaltante sosteneva che il requisito attenesse solo alle dimensioni del filtro e che la capacità di trattenere le particelle, comprese le nanoparticelle, ne fosse mera conseguenza. Il Collegio ha ritenuto tale lettura contraria al dato letterale, poiché le proposizioni sulla dimensione del filtro e sulla sua capacità filtrante sono distinte e prive di nesso di consequenzialità.
Decisiva si è rivelata la verificazione disposta dal Collegio. Il verificatore, richiamando la Raccomandazione della Commissione Europea del 10 giugno 2022, ha chiarito che i nanomateriali sono le particelle con dimensioni tra 1 e 100 nanometri e che un filtro da 0,2 µm non è idoneo, per sola ritenzione dimensionale, a trattenerle: occorrono tecnologie specifiche, quali trattamenti superficiali o materiali dedicati. È stata così smentita la tesi della difesa dell’Ente sulla grandezza delle nanoparticelle.
Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’allegato II.8 del codice dei contratti, la presenza dei requisiti tecnici deve risultare da certificati di organismi di valutazione della conformità o dalla documentazione tecnica del fabbricante, cioè dalle IFU e dalla scheda tecnica. Non è sufficiente una relazione ad hoc redatta dall’offerente in occasione della gara. Nella specie, l’unica impresa che aveva dichiarato la capacità di filtraggio delle nanoparticelle non l’aveva comprovata con la documentazione ufficiale, avendo omesso la scheda tecnica del fabbricante espressamente richiesta a pena di inammissibilità.
Poiché né l’aggiudicataria né le imprese che precedono la ricorrente in graduatoria hanno dimostrato la capacità di trattenere le nanoprecelle tramite specifica tecnologia, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di ammissione, e riconoscimento del diritto al subentro. Estar è stata condannata alle spese di lite e di verificazione.
Nota della Redazione
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