Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 357 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che azioni una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione soccombente e non eseguita nel termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ha diritto all’ordine di adempimento e alla nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. spetta alla parte in favore della quale il giudicato è stato formato, non al difensore distrattario delle spese, restando estranea al titolo la sua pretesa. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il diritto ad usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per alcuni anni scolastici, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 2.000,00 e a rifondere le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato. Il Ministero, costituitosi, si è opposto formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata via posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risultava contestata l’omissione dell’adempimento. Ricorrevano dunque i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa è stata riconosciuta nei confronti della sola parte ricorrente, nella misura degli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina del commissario. La domanda proposta dal difensore è stata invece respinta: l’obbligazione trova il suo unico titolo nel provvedimento del giudice ordinario ed è assistita da garanzie e dalla possibilità di rivalsa verso il rappresentato.
Le spese sono state liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e la difficoltà operativa dell’amministrazione, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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