Ottemperanza al giudicato: termine all’amministrazione e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1400 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore deve fornire idonea documentazione del titolo esecutivo e della sua notifica all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’ente di provvedere entro un termine congruo. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la quantificazione delle somme operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata all’amministrazione.

Non essendo stata soddisfatta la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’ente di conformarsi al giudicato e di corrispondere la somma dovuta, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contestata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne discende che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura e la decorrenza di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge, segnatamente gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È stato poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, senza diritto a compenso.

L’amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.; la Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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