Spettacolo viaggiante, consultazione categorie e scelta dell’area (TAR Piemonte n. 359 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spettacolo viaggiante, l’art. 9 della legge n. 337/1968 impone alle amministrazioni comunali di individuare e aggiornare periodicamente le aree disponibili per le installazioni, ma riserva all’ente locale la scelta delle aree, quale espressione della prerogativa di governo del territorio. La consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria, prevista dalla medesima disposizione, concerne le sole modalità di concessione delle aree e non attribuisce alla categoria alcuna pretesa di indicare o preferire gli spazi pubblici da destinare alle attrazioni. Essendo la disciplina eccezionale e di favore, essa è di stretta interpretazione. La scelta dell’area resta sindacabile, a valle, solo per palese irrazionalità o inadeguatezza, unitamente agli atti applicativi lesivi.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti attività di spettacolo viaggiante, hanno impugnato la delibera di Consiglio comunale con cui il Comune ha modificato il regolamento delle attività dello spettacolo viaggiante. Per anni avevano installato le attrazioni del Luna Park, in occasione della fiera del peperone, nella piazza centrale della città. La modifica regolamentare ha individuato per il Luna Park una diversa area, con la conseguente implicita reiezione delle domande di partecipazione presentate per la piazza tradizionale.

I ricorrenti hanno dedotto la mancata consultazione delle associazioni di categoria, l’inidoneità tecnica dell’area assegnata per decentramento e carenza di collegamenti con la rete elettrica, oltre all’invio dell’autorizzazione a poche ore dalla manifestazione. Con motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria e la planimetria trasmesse dal Comune. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la piazza invocata non era contemplata dal regolamento neppure prima della modifica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto delimitato la domanda. Le conclusioni del ricorso invocavano l’annullamento integrale del regolamento, ma le censure si appuntavano unicamente sulla localizzazione delle attrazioni per la fiera. La domanda è stata quindi intesa come circoscritta in parte qua, con il solo interesse a escludere l’area da ultimo individuata e a imporre all’amministrazione di riesercitare il potere.

Nel merito, il Collegio ha respinto la censura di omessa partecipazione procedimentale. Dagli atti risulta che i ricorrenti hanno contestato la localizzazione, sono stati invitati a integrazioni documentali e hanno avuto un confronto con il Comune. La partecipazione procedimentale, osserva il Tribunale, non coincide con l’accoglimento delle pretese dei privati.

Quanto alla consultazione delle associazioni di categoria, il Tribunale ha letto l’art. 9 della legge n. 337/1968 distinguendo l’individuazione e l’aggiornamento delle aree dalle modalità di concessione. Le prime sono prerogativa dell’ente locale, come la pianificazione urbanistica; le seconde devono essere regolate a monte, con il coinvolgimento delle organizzazioni di categoria, per evitare arbitri. La partecipazione prevista per le modalità di concessione non attribuisce alla categoria il potere di disporre degli spazi pubblici. Il motivo è stato respinto.

Il Tribunale ha poi esaminato la pretesa inidoneità dell’area assegnata. La planimetria prodotta dall’amministrazione dimostra la presenza di una cabina elettrica e di altri punti di approvvigionamento, oltre alla previsione di numerose attrazioni, comprese quelle di grandi dimensioni. I ricorrenti non si sono confrontati con tale documentazione, ribadendo apoditticamente le proprie tesi. Neppure è risultato che l’area sia decentrata o inaccessibile: il sindacato del giudice su una scelta di ampia discrezionalità non consente di ravvisare irrazionalità, eccesso di potere o violazione di legge.

Infine, la censura sul preavviso di sole 48 ore è stata ritenuta eccentrica e di dubbia ammissibilità. Gli stessi ricorrenti, per sostenere la preferibilità della piazza da loro indicata, avevano affermato di poter smontare e rimontare le attrazioni in una sola giornata. La contestazione, quindi, confligge con quanto sostenuto ad altro fine e resta sconfessata dagli interessati. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese in ragione del lungo periodo in cui le attività si sono svolte nella piazza tradizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *