Improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione dopo il rilascio della sanatoria (TAR Campania n. 780 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, intervenuto dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione e nel corso del giudizio, determina il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso, originariamente proposto per l’annullamento dell’ordine di demolizione. L’improcedibilità colpisce anche i motivi aggiunti proposti avverso gli atti del procedimento sanzionatorio, quando l’intervenuta sanatoria abbia eliso l’interesse strumentale alla loro caducazione. La pronuncia di improcedibilità, fondata sul venir meno dell’interesse, preclude l’esame del merito dei vizi dedotti avverso i provvedimenti impugnati. Il venir meno della materia del contendere per satisfactione dell’interesse sostanziale del ricorrente giustifica, di regola, la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Campania l’ordinanza di demolizione n. 111 del 26 giugno 2025, con la quale il Comune aveva contestato una serie di difformità realizzate su un opificio industriale rispetto ai permessi di costruire vantati. La ricorrente sosteneva che le opere si fondavano su titoli edilizi regolarmente rilasciati e che le contestazioni riguardavano mere difformità, inidonee a giustificare la sanzione demolitoria ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, trattandosi in gran parte di volumi tecnici, di delimitazioni di impianti e di manufatti provvisori.

Si costituiva il Comune eccependo l’improcedibilità per l’intervenuta presentazione di una domanda di sanatoria. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava inoltre la relazione di sopralluogo, la nota e i verbali del procedimento. Nelle more del giudizio il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 10 del 16 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, la parte ricorrente aveva presentato istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria per gli interventi realizzati in difformità e che il Comune, durante il giudizio, aveva rilasciato il titolo richiesto.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto che fosse venuto meno qualsiasi interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto d’interesse. Il rilascio del titolo in sanatoria ha, in sostanza, eliminato l’interesse sostanziale che aveva giustificato l’impugnazione dell’ordine di demolizione e degli atti presupposti.

La decisione si fonda su un principio consolidato in materia edilizia: l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse non investe il merito dei vizi dedotti, ma presuppone una sopravvenienza che renda inutile la pronuncia richiesta. Il Tribunale non ha quindi esaminato le censure relative all’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 né le contestazioni sulla qualificazione delle opere come volumi tecnici o difformità minori.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che l’esito del giudizio sorregga la compensazione tra le parti, in considerazione dell’intervenuto rilascio del titolo in sanatoria nel corso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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