Equivalenza funzionale dei requisiti tecnici e obbligo di motivazione della gara (TAR Piemonte n. 96 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dimensionale minimo del rilevatore all’isocentro prescritto dalla lex specialis per le apparecchiature TAC di tipo dual source non costituisce requisito minimo strutturale, ma funzionale, ed è pertanto suscettibile di giudizio di equivalenza ex art. 79 e Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. Spetta all’offerente l’onere di dimostrare la conformità sostanziale del prodotto, non essendo sufficiente una dichiarazione generica. La Commissione di gara deve operare un qualificato sforzo valutativo, indagando la funzione delle singole caratteristiche capitolari e verificando in quali condizioni di impiego l’apparecchio possa raggiungere i risultati perseguiti, senza recepire in modo acritico il dossier di equivalenza. La valutazione implicita è ammessa solo se la rispondenza sia desumibile dalla documentazione tecnica; diversamente, è imposto un rigoroso obbligo di motivazione, il cui difetto rende l’aggiudicazione annullabile.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di un tomografo computerizzato multistrato destinato a una struttura ospedaliera, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. Il Capitolato tecnico prescrive, tra le caratteristiche dei sottosistemi del gantry, una dimensione minima del rilevatore all’isocentro differenziata per tecnologia: 16 cm per detettore singolo, 8 cm per dual layer, 5 cm per dual source. L’apparecchio offerto dall’aggiudicatario, con tecnologia dual source, presenta detettori di 3,84 cm ciascuno, e l’offerente allega un dossier tecnico di equivalenza.
Il concorrente classificato secondo impugna l’aggiudicazione, deducendo la natura strutturale del requisito e l’inidoneità del dossier. Nella fase cautelare il Tribunale accoglie la sospensiva, rilevando la necessità di un più approfondito esame dell’equivalenza. Segue il giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del requisito dimensionale contestato. Il Capitolato, prima di elencare le caratteristiche tecniche, ne enuncia la funzione complessiva, richiedendo un sistema versatile e multidisciplinare. Le tre soglie dimensionali, differenziate in base alle principali tecnologie di mercato, sono state previste proprio per ammettere soluzioni tecnologicamente diverse purché idonee alle prestazioni richieste. Il parametro, osserva il Tribunale, non si riduce dunque a una statica soglia geometrica di ingresso, ma apre alla possibile ammissione di soluzioni che, pur formalmente difformi, dimostrino capacità equivalenti.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ricorda che il principio di equivalenza risponde ai canoni di imparzialità, buon andamento e concorrenza e impone all’Amministrazione di valutare la conformità sostanziale e funzionale dei prodotti. Il principio è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori, purché abbiano carattere funzionale e non strutturale; la qualificazione non dipende dalla natura del requisito in sé, ma dall’esplicitazione nella lex specialis delle finalità e dei bisogni che la prescrizione è destinata a soddisfare.
Applicando tali coordinate, il requisito dimensionale in contestazione ha valenza funzionale e non può essere assimilato a un requisito minimo strutturale: va pertanto escluso che l’offerta aggiudicataria dovesse essere esclusa in limine per l’insufficienza del detettore. Ciò vale sia interpretando il valore di 5 cm come riferito alla somma dei due detettori, sia declinandolo su ciascuno di essi.
Il Tribunale passa poi allo scrutinio dei profili subordinati, concernenti il merito della valutazione di equivalenza. Il Collegio riconosce che l’onere della prova dell’equivalenza grava sull’offerente e che le valutazioni della stazione appaltante sono espressione di ampia discrezionalità, sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. Nel caso concreto, tuttavia, il dossier di equivalenza, pur formulando conclusioni non sempre ancorate a specifici dati tecnici, lasciava emergere caratteristiche dell’apparecchio idonee a costituire un valido punto di partenza per l’indagine.
Il vizio riscontrato non consiste nell’aver ignorato le carenze del dossier, ma nell’averne acriticamente recepito le conclusioni. La Commissione ha ritenuto l’equivalenza solo implicitamente, esplicitandola nel verbale della seduta straordinaria successiva all’aggiudicazione, limitandosi a richiamare il dossier e affermando l’idoneità del detettore sulla base della mera sommatoria algebrica delle due porzioni, senza approfondire la funzione del parametro di 5 cm né verificare le condizioni di impiego effettivo di entrambi i detettori. La valutazione implicita è ammessa solo ove la rispondenza sia desumibile dalla documentazione: qui il passaggio ricostruttivo è carente, e l’Amministrazione non ha adempiuto al rigoroso onere motivazionale. L’aggiudicazione è quindi annullata per manifesto difetto di istruttoria e motivazione, con declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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