Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e penalità di mora (TAR Piemonte n. 94 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’omesso pagamento delle somme liquidate integra inadempimento agli obblighi di esecuzione e legittima la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, anche in ragione della serialità della controversia.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in favore di un docente, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la carta elettronica del docente. Il titolo era stato rilasciato in copia attestata conforme e notificato all’amministrazione soccombente.

Il Ministero resistente si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso, senza contestare l’omesso adempimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato. L’accoglimento della domanda consegue dunque all’accertata inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, onerando la parte ricorrente di comunicare allo stesso il proprio codice fiscale. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono ritenute connesse ai compiti istituzionali, con conseguente esclusione di un compenso ulteriore.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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