Rinuncia alla SCIA di trasferimento non fa rivivere la SCIA originaria (TAR Lazio n. 1634 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA di trasferimento della sede dell’attività commerciale già segnalata sostituisce ed estingue la precedente segnalazione, facendone cessare gli effetti. La successiva rinuncia agli effetti della SCIA di trasferimento non determina la reviviscenza della SCIA originaria, occorrendo a tal fine una nuova segnalazione certificata che legittimi il ritrasferimento dell’attività nella sede primitiva e ne renda edotta l’Amministrazione. Il subingresso in un titolo ormai inefficace è pertanto privo di effetti abilitanti, con la conseguenza che l’inefficacia della SCIA di subingresso travolge anche la collegata SCIA di trasferimento presentata dal subentrante.

Il Fatto

Un esercente ha presentato nel settembre 2023 una SCIA di subingresso per un esercizio di vicinato del settore alimentare nella sede originaria. Nell’ottobre 2023 ha poi segnalato il trasferimento di sede, ove ha esercitato l’attività per circa sette mesi, e nel novembre 2023 una variazione di attività. Accertata dal sopralluogo della Polizia Locale una difformità della superficie dichiarata, l’esercente ha comunicato la sospensione temporanea dell’attività e nel marzo 2025 ha rinunciato agli effetti della SCIA di trasferimento e della SCIA di variazione.

La ricorrente, acquisito il plesso aziendale, ha presentato il 31 marzo 2025 una SCIA di subingresso nell’unica segnalazione ritenuta ancora valida e una SCIA di trasferimento nella nuova sede. Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA di subingresso e, di riflesso, la SCIA di trasferimento. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: la rinuncia avrebbe prodotto la reviviscenza della SCIA originaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della SCIA, disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241/1990: atto privato di comunicazione che consente l’avvio immediato di attività soggette a controllo successivo, in luogo di autorizzazioni e permessi preventivi. L’istituto sposta la verifica dei requisiti al momento successivo alla presentazione; l’attività può iniziare subito e l’Amministrazione dispone di sessanta giorni per accertare i requisiti e adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione. Decorso il termine, l’intervento d’ufficio resta possibile nei limiti dell’art. 21-nonies.

Su questa base il Tribunale afferma la regola centrale: la SCIA con cui l’esercente comunica il trasferimento in altra sede fa cessare gli effetti della precedente segnalazione e si sostituisce ad essa. Ne discende che l’eventuale rinuncia alla nuova SCIA non può determinare la reviviscenza della precedente, poiché, in conformità all’art. 19 l. 241/1990, è necessaria una nuova segnalazione certificata che legittimi il ritrasferimento dell’attività nella sede originaria e renda edotta di ciò l’Amministrazione comunale.

Il Collegio precisa il punto con una notazione di sistema: l’esercente può ben rinunciare agli effetti della seconda SCIA senza per questo tornare a svolgere la medesima attività nel locale originario. La rinuncia opera sul titolo cui si riferisce, non produce alcun effetto recuperatorio sul titolo anteriore.

Applicando tali principi, la SCIA di trasferimento dell’ottobre 2023 ha sostituito la precedente del settembre 2023, con effetto estintivo rispetto a quest’ultima: la odierna ricorrente non poteva dunque subentrare in una SCIA non più efficace. La rinuncia del marzo 2025, intervenuta a distanza di circa due anni dal rilascio del titolo, poteva incidere al più sulla SCIA di trasferimento, non certo su quella originaria. L’esercente avrebbe dovuto presentare una nuova SCIA di trasferimento dalla sede secondaria a quella originaria e solo dopo conferire l’azienda in affitto, consentendo così al subentrante un ingresso legittimo e la successiva segnalazione di trasferimento.

Il Tribunale stigmatizza poi il comportamento dell’esercente che ha ignorato le istruzioni del Municipio, reiteratamente indicative della procedura corretta. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono perciò infondati e vengono respinti; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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