Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 92 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio prima di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del titolo. La sentenza del giudice ordinario, Sezione lavoro, rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata al domicilio reale, costituisce titolo idoneo a fondare la domanda ex art. 114 cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la condanna al pagamento delle somme liquidate nel termine assegnato e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso commissariale, affidato a un dipendente pubblico, resta assorbito in quello già percepito presso l’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva liquidato in suo favore determinate somme. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, destinatario della statuizione, si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio. Il thema decidendum riguarda l’accertamento dei presupposti del giudizio di ottemperanza e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, compresa la nomina del commissario in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione. Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, disponendo il pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, siano connesse ai compiti istituzionali e che il relativo compenso resti compreso in quello già stabilito e percepito presso l’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte per la marcata serialità della controversia, l’assenza di difficoltà interpretative e la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.