Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 91 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il Ragioniere Generale dello Stato può essere individuato quale commissario, con facoltà di delega. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. La cognizione del giudice dell’ottemperanza è circoscritta all’accertamento dell’inadempimento e all’adozione dei provvedimenti esecutivi, senza riesame del merito del titolo azionato.

Il Fatto

Due ricorrenti hanno proposto separati ricorsi per l’ottemperanza di sentenze del Tribunale di Torino che avevano accolto i rispettivi ricorsi in materia di carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Le sentenze, rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate per via telematica al Ministero soccombente presso il domicilio reale, non risultano eseguite.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, per ciascun ricorso, sussistono i presupposti di rito e di merito per accogliere la domanda di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale e notificate mediante posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delegare altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa. Le funzioni commissariali, essendo affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, comportano che il compenso del commissario sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione disposta con il decreto presidenziale, sulla base dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10 marzo 2014, n. 55, soggetti a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Si provvede alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Il Tribunale dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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