Obbligo di ottemperanza per la Carta docente del supplente annuale (TAR Lazio n. 6140 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è tenuto a ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato non preceduta da alcuna attività satisfattiva spontanea, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. L’inadempimento dell’amministrazione, a fronte dell’onere probatorio che grava sul debitore, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, costituisce presupposto processuale per l’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 4213/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno, con condanna del Ministero a provvedere.
Non avendo l’amministrazione ottemperato alle statuizioni di condanna, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, previa notifica della sentenza ai fini esecutivi e decorso del termine di legge. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza: la sentenza era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte all’amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Sussisteva altresì la competenza del Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento né indicazioni sulle modalità di esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, non essendo stata dimostrata l’esecuzione del giudicato.
Il giudice dell’ottemperanza ha inoltre precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in tale sede: il diritto del ricorrente alla Carta docente per gli anni scolastici indicati era stato accertato con efficacia di giudicato e l’amministrazione era tenuta a darvi esecuzione senza alcun margine di rivalutazione.
Conseguentemente, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, nominando fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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