Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 36 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’esistenza di un titolo esecutivo formato da sentenza del giudice ordinario e l’inerzia dell’Amministrazione, e ordina l’esecuzione del giudicato. Il termine per l’adempimento decorre dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Per il caso di protratta inottemperanza è doverosa la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Asti, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il bonus carta docente per quattro anni scolastici, per un importo di euro 2.000,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme e notificata via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era decorso inutilmente il termine di art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata costituisce titolo idoneo, essendo stata rilasciata in copia conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e regolarmente notificata. È inoltre maturato il termine dilatorio previsto dalla norma sul silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

Non essendovi contestazione sull’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha ritenuto doveroso nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Quanto al compenso, il Tribunale ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso resta quindi assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, del medesimo DM, e ulteriormente ridotte per la serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative, nonché per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione di titoli seriali. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, con refusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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