Manufatti leggeri abitativi richiedono permesso di costruire e demolizione (TAR Piemonte n. 749 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali case mobili, container e tettoie, stabilmente destinati ad abitazione, deposito o lavoro, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.5), d.P.R. n. 380/2001, quando difetti il requisito della temporaneità. Ne consegue l’onere di munirsi del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, vincolato e sufficientemente motivato con la sola descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività: non richiede la comparazione con il diritto all’abitazione ex art. 8 CEDU, né uno specifico interesse pubblico ulteriore. La preesistenza del manufatto rispetto all’acquisto non esonera il proprietario. La proporzionalità rileva semmai in executivis.

Il Fatto

Il Comune ha contestato al ricorrente, proprietario delle aree, la realizzazione di plurime opere edilizie prive di titolo edilizio: due case mobili ad uso residenziale con cucina e bagno, una terza casa mobile, due container in metallo adibiti a deposito e una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera. L’ordinanza ha ingiunto la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, preannunciando l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza.

Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’erronea qualificazione delle opere, la loro pretesa natura precaria, la carenza di istruttoria e motivazione sulla superficie da acquisire, la lesione del principio di proporzionalità rispetto all’abitazione familiare e l’omesso avviso di avvio del procedimento. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione giuridica dei manufatti. Le opere, complessivamente di ingombro non trascurabile, risultano direttamente destinate o serventi a uno stabile utilizzo abitativo: il ricorrente stesso ha allegato di avervi fissato la residenza, ottenuto gli allacci e pagato la tassa sui rifiuti. Tali circostanze escludono la natura temporanea e confermano la riconducibilità alla nozione di nuova costruzione.

Viene in rilievo l’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.5), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende i manufatti leggeri, le case mobili e le strutture analoghe destinate a abitazione, lavoro, deposito, salvo che soddisfino esigenze meramente temporanee. Poiché difetta tale requisito, l’edificazione richiedeva il permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, come chiarito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, n. 2627 del 2023). Il Comune ha quindi legittimamente ordinato la rimozione.

Quanto alla asserita preesistenza di parte dei manufatti, il Tribunale richiama l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001: la sanzione ripristinatoria colpisce indifferentemente il proprietario e il responsabile dell’abuso e mira all’eliminazione delle conseguenze dell’illecito. Il ricorrente aveva piena disponibilità delle aree e la maggior risalenza delle opere è rimasta sfornita di riscontro probatorio.

Sul piano motivazionale, l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e rigorosamente vincolato: è sufficiente la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività (Cons. Stato, VI, n. 4319 del 2021). Non occorre individuare un interesse pubblico ulteriore, neppure in caso di adozione tardiva, non essendo configurabile alcun affidamento del privato (Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2017).

Nemmeno è prospettabile la violazione del principio di proporzionalità: il potere ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti soggettivi. Il bilanciamento con il diritto all’abitazione ex art. 8 CEDU non incide sulla legittimità dell’atto, ma semmai sulla fase esecutiva. Quanto alla superficie acquisenda, l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 la limita a dieci volte quella utile abusivamente costruita: le dimensioni sono indicate nel provvedimento e la piantina rende comprensibile l’entità delle aree. Infondato, infine, il profilo sull’avviso di avvio del procedimento, stante il prevalere del principio sostanzialistico ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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